Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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interessato del consiglio d'amministrazione non può prendere parte alla decisione relativa all'obbligo di ricusarsi (art. 717a cpv. 3).
I membri di organi societari che, venendo meno ai loro doveri e in modo colpevole, danneggiano la società a causa di un conflitto di interessi, rispondono del danno cagionato conformemente all'articolo 754 CO. Ciò vale anche per il caso in cui i responsabili non facciano nulla per ovviare a un conflitto di interessi di cui sono venuti a conoscenza.
3.1.43 Art. 725, 725a, 728c, 729c: Avvisi obbligatori in caso di eccedenza di debiti
Le disposizioni concernenti la perdita di capitale e l'eccedenza di debiti vengono ampiamente riviste, rese più chiare e uniformate alle nuove norme sulle riserve.
L'esperienza dimostra di continuo che le misure di risanamento non hanno più alcun effetto e che il fallimento non può più essere scongiurato se la metà del capitale azionario e delle riserve non è più coperta (art. 725 cpv. 1 CO). Poiché tuttavia ogni singola impresa ha strutture e bisogni finanziari diversi, è estremamente difficile definire altri criteri legali. È pertanto opportuno che siano le società stesse a definire nello statuto gli eventuali parametri supplementari cui subordinare l'adozione di misure di risanamento oppure a inasprire le norme previste dalla legge in materia di avvisi obbligatori (prevedendo ad es. l'avviso obbligatorio se un quarto del capitale azionario e delle riserve non è più coperto; art. 725 cpv. 2). Non è per contro ammesso stabilire condizioni meno severe di quelle previste dall'articolo 725 capoverso 1.
In futuro il consiglio d'amministrazione dovrà allestire bilanci intermedi stimando i beni secondo il valore d'esercizio e secondo il valore d'alienazione non solo se ha motivo di temere un'eccedenza di debiti, ma anche in caso di imminente insolvenza. I bilanci intermedi andranno poi sottoposti alla verifica di un revisore abilitato. Tale innovazione si propone di indurre il consiglio d'amministrazione ad agire tempestivamente nell'interesse dei creditori (art. 725 cpv. 3).
Giusta l'articolo 725 capoverso 3, il bilancio intermedio può prevedere valori d'alienazione superiori ai valori massimi previsti dalle norme in materia di valutazione se si prevede di alienare i beni in questione entro 12 mesi. Tale regola corrisponde alla prassi attuale.
Secondo l'articolo 725 capoverso 5, il consiglio d'amministrazione deve informare il giudice se dai due bilanci intermedi risulta che la società ha un'eccedenza di debiti o è insolvibile. L'estensione degli avvisi obbligatori mira in primo luogo a tutelare i creditori. La disposizione precisa inoltre che il giudice va informato immediatamente, dirimendo un'annosa controversia dottrinale e giurisprudenziale circa i tempi di tale avviso. Il consiglio d'amministrazione è di norma corresponsabile della situazione finanziaria della società. Rientra quindi nella natura delle cose che il consiglio d'amministrazione sia incline a valutare in modo troppo benevolo le prospettive dell'azienda. Nell'interesse di