Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.1.47 Art. 736: Scioglimento della società
Al fine di rafforzare la posizione degli azionisti di minoranza e di definire una strategia uniforme di protezione di tali azionisti, le soglie previste per l'azione di scioglimento vengono abbassate e affiancate da criteri alternativi. In futuro gli azionisti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale azionario, il 5 per cento dei voti o un valore nominale di un milione di franchi potranno quindi chiedere lo scioglimento della società per gravi motivi (art. 736 n. 4; si veda il n. 2.2.3). Diversamente da quanto fatto per l'esame speciale, si è rinunciato a prevedere un criterio basato sul valore di borsa (si veda il n. 3.1.34), dato che gli azionisti delle società quotate in borsa possono sempre alienare le loro partecipazioni e recedere dalla società (si veda più avanti).
Riveste grande importanza il fatto che il giudice può prevedere, in luogo dello scioglimento, un'altra misura appropriata e ragionevolmente esigibile per gli interessati. La principale opzione è costituita dall'acquisto delle azioni dell'attore da parte della società. Soprattutto nelle società non quotate in borsa, i cui azionisti di minoranza sono praticamente impossibilitati ad alienare le azioni, il diritto di chiedere lo scioglimento permette ai soci di recedere dalla società in casi di estrema gravità. Dato che in Svizzera la società anonima viene utilizzata anche per le società di piccole dimensioni le cui azioni sono di fatto inalienabili perché non hanno mercato, l'azione di scioglimento assume importanza fondamentale ai fini della protezione degli azionisti minoritari, per i quali l'azione di scioglimento si tramuta in definitiva in una sorta di azione di recesso per gravi motivi.
Anche la nuova disposizione sull'acquisto di azioni proprie è correlata all'articolo 736. Il tetto massimo previsto per l'acquisto di azioni proprie nell'ambito dell'azione di scioglimento è stato portato al 20 per cento (art. 659 cpv. 2; si veda il n. 3.1.23).
3.1.48 Art. 755, 756, 759: Responsabilità degli organi
L'avamprogetto ricalca la nuova disposizione prevista dal disegno sull'obbligo di revisione158, concernente la responsabilità dell'ente pubblico per i danni cagionati da un servizio pubblico di controllo delle finanze o da uno dei suoi membri.
L'articolo 756 capoverso 2, inerente alla ripartizione delle spese processuali delle cause di risarcimento, viene abrogato. Tale questione sarà infatti disciplinata dal futuro Codice di procedura civile svizzero.
Gli sviluppi registrati negli ultimi anni hanno dimostrato come le vigenti disposizioni sulla responsabilità dei revisori non siano da ritenersi soddisfacenti sotto ogni punto di vista (si veda il n. 2.2.8) La responsabilità della direzione dell'azienda compete al consiglio d'amministrazione. Se l'azienda fallisce, spesso l'ufficio di revisione risponde solidalmente con il consiglio d'amministrazione dei danni ingenti cagionati, benché possa
158 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545.