Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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tutte le persone coinvolte, spetta pertanto al giudice, in quanto autorità imparziale, statuire oggettivamente sulle speranze di risanamento dell'impresa. Il consiglio d'amministrazione ha dal conto suo il compito di persuadere il giudice dell'efficacia di determinate misure di risanamento. Il giudice può quindi differire il fallimento se il risanamento o il ripristino della solvibilità appare probabile (art. 725a cpv. 1). Come hanno dimostrato le esperienze degli anni scorsi, il differimento del fallimento ad opera del consiglio d'amministrazione non fa in definitiva che aggravare la situazione dei creditori.

Come prevede anche il diritto vigente, il consiglio d'amministrazione non deve avvisare il giudice se creditori della società accettano, per tale insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori (art. 725 cpv. 6). La disposizione precisa tuttavia che la relegazione a un grado inferiore dev'essere abbinata a una moratoria dei crediti. La moratoria deve estendersi al credito e agli interessi dello stesso per tutta la durata dell'eccedenza di debiti155. Per la società, la moratoria comporta il divieto di pagare gli interessi e di estinguere il debito. Soltanto a queste condizioni, la relegazione a un grado inferiore può migliorare la posizione degli altri creditori e la situazione finanziaria dell'impresa. Va infine rilevato che l'insufficienza d'attivo si determina in base al bilancio intermedio secondo il valore d'alienazione (art. 725 cpv. 5).

Il capoverso 3 dell'articolo 725 CO, che concerne gli avvisi obbligatori dell'ufficio di revisione ed è stato introdotto nell'ambito della revisione del Codice delle obbligazioni (revisione della Sagl e obbligo di revisione156), figura ora all'articolo 725 capoverso 4. La disposizione puntualizza che l'ufficio di revisione, il quale verifica i bilanci intermedi conformemente all'articolo 725 capoverso 3, ha gli stessi obblighi di avvisare che gli incombono nell'ambito della revisione del conto annuale.

Giusta gli articoli 728c capoverso 3 e 729c, l'ufficio di revisione deve informare immediatamente il giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo nonostante la società sia manifestamente oberata di debiti o insolvibile. In relazione con quest'obbligo dell'ufficio di revisione, occorre precisare che il consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di informare il giudice a prescindere da eventuali speranze di risanamento. In caso contrario, l'ufficio di revisione correrebbe il rischio di essere chiamato a rispondere del differimento del fallimento ad opera del consiglio d'amministrazione.

155 La compensazione è esclusa nella stessa misura.

156 Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) del 19 dicembre 2001, FF 2002 2841; messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545.