Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

La Svizzera attribuisce molta importanza al mantenimento di una piazza finanziaria sana. Si adopera in particolare affinché la sua piazza finanziaria non offra protezioni a scopi criminosi, segnatamente al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. A questo fine, partecipa da sempre attivamente ai lavori del Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI). Lo scopo principale del GAFI è infatti di elaborare standard validi a livello internazionale per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Creato nel 1989, il GAFI è attualmente composto da 33 Paesi e territori membri come pure due organizzazioni regionali. Ha elaborato 40 Raccomandazioni per impedire il riciclaggio di denaro e 8 Raccomandazioni speciali in relazione agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 approvate nel mese di ottobre dello stesso anno. Nel mese di ottobre del 2004 è stata approvata una nona Raccomandazione speciale sul trasporto transfrontaliero di contante, non trattata nel presente progetto. Le 40 Raccomandazioni fissano le condizioni quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel 2003 sono state oggetto di revisione totale. Nell’ambito degli sforzi internazionali volti a combattere non solo il riciclaggio di denaro ma anche il finanziamento del terrorismo, in occasione della revisione gli standard GAFI sono stati estesi anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo. Inoltre con il passare del tempo si è constatato che il riciclaggio di denaro si è spostato dal tradizionale settore finanziario ad altri settori. In particolare sono interessati il commercio di prodotti costosi e facilmente negoziabili. In occasione della loro revisione le Raccomandazioni del GAFI sono quindi state estese a settori che esulano da quello finanziario. Le 40 Raccomandazioni rappresentano i nuovi standard per la lotta contro il riciclaggio di denaro e ora anche contro il finanziamento del terrorismo. Esse non si limitano più esclusivamente al settore finanziario, ma interessano anche settori scelti, esterni a quello finanziario e soggetti a riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Nella seduta plenaria del 18-20 giugno 2003 del GAFI la Svizzera ha approvato le 40 Raccomandazioni oggetto di revisione. Il disciplinamento svizzero è già ampiamente compatibile con i nuovi standard. Determinati adeguamenti sono però indispensabili affinché la Svizzera sia conforme alle Raccomandazioni rivedute. La conformità con questi standard internazionali è nell’interesse della piazza economica Svizzera. Questo spiega perché la Svizzera li ha approvati e provvede alle necessarie modifiche di legge nel quadro della presente revisione.

Le Raccomandazioni rivedute si discostano in alcuni punti dalla vigente legislazione e politica svizzere contro il riciclaggio di denaro. La definizione di riciclaggio contenuta nelle Raccomandazioni rivedute estende la lista dei crimini che adempiono la fattispecie del riciclaggio. Ciò comporta adeguamenti del Codice penale (CP), della legge sul diritto d’autore, della legge sugli stranieri, della legge federale sul diritto penale amministrativo e della legge sull’assistenza internazionale in materia penale. L’assoggettamento di più professioni e attività non-finanziarie, e l’estensione dell’obbligo di comunicare a talune situazioni in cui le negoziazioni