Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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sanzionata con una pena superiore a quella prevista per la persona favoreggiata da, ad esempio, un omicida. Ciò dev’essere evitato. Pertanto nell’articolo 17 numero 1 DPA non sarà più applicabile la pena dell’autore per la persona favoreggiata, bensì è ora prevista la pena detentiva o la multa. Per garantire che la persona favoreggiata benefici se del caso anche in futuro di pene inferiori a quelle applicabili all’autore viene introdotto il tenore secondo cui non può essere superata la pena applicabile all’autore.
1.2.1.3 Operazioni insider e manipolazione dei corsi (art. 161 AP CP e art. 161bis AP CP)
Nell’elenco degli atti preparatori al riciclaggio di denaro delle Raccomandazioni rivedute del GAFI sono stati inclusi anche determinati reati borsistici. L’elenco degli atti preparatori con reati gravi che, secondo le Raccomandazioni del GAFI, dovrebbero essere atti preparatori al riciclaggio di denaro è stato completato con i gravi reati operazioni insider e manipolazione dei corsi10.
Nel quadro della presente revisione le relative norme penali svizzere dell’articolo 161 CP (sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali) e dell’articolo 161bis CP (manipolazione dei corsi) vengono ora strutturate, in casi qualificati, come reati e pertanto come atti preparatori al riciclaggio di denaro. In tal modo le operazioni insider qualificate e la manipolazione qualificata dei corsi diventano al contempo fattispecie soggette all’obbligo di informazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD.
Nel quadro della revisione della norma penale per reati insider deve parimenti essere attuata la mozione Jossen 02.3246 "Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading)" del 12 giugno 2002, trasmessa dal Consiglio nazionale il 4 ottobre 2002 e dal Consiglio degli Stati il 2 ottobre 2003. L’intervento incaricava il Consiglio federale di proporre al Parlamento una modifica dell’articolo 161 CP, affinché la disposizione penale sullo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali si applichi anche alle vendite di titoli effettuate prima dell’annuncio di un crollo dei profitti, al fine di neutralizzare gli effetti di un deprezzamento delle quotazioni. Nella motivazione della mozione si rimanda alla sentenza del 15 aprile 2002 del Tribunale federale 2A.567/2001, in cui la Corte suprema ha confermato la sua giurisprudenza in ordine all’assistenza amministrativa internazionale, secondo la quale l’annuncio di guadagni o di perdite non rientrerebbe nella definizione di fatti confidenziali di cui all’articolo 161 numero 3 CP. La mozione Jossen mira dunque a estendere le fattispecie rilevanti per reati insider nell’articolo 161 CP ai cosiddetti profit warning.
Il presente avamprogetto va oltre quanto richiesto dalla mozione Jossen. L’articolo 161 numero 3 CP non viene solo esteso a fattispecie di profit warning ma la concretizzazione legale restrittiva delle fattispecie rilevanti per reati insider di cui al numero 3 dell’articolo 161 CP viene integralmente abrogata. Con questa proposta si risponde alle urgenti richieste avanzate dalle autorità di perseguimento penale e di vigilanza nonché dal settore bancario. Nell’ambito dei reati borsistici e della lotta
10 «Insider trading and market manipulation», cfr. Raccomandazione 1 ed elenco degli atti preparatori nella definizione dell’espressione «Designated categories of offences» nell’allegato «Glossary».