Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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1.2 Le modifiche proposte
1.2.1 Nuovi atti preparatori al riciclaggio di denaro
Nelle 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI la lista dei possibili atti preparatori al riciclaggio di denaro è stata ampliata. Nella lista attuale figurano ora anche il traffico di migranti, la contraffazione di merci e la pirateria di prodotti, gravi crimini di contrabbando, reati insider e manipolazione dei corsi1.
Secondo il diritto svizzero tutti i crimini sono possibili atti preparatori al riciclaggio di denaro (vedi art. 305bis n. 1 CP). Questo principio si è rivelato valido e deve quindi essere mantenuto. Pertanto nel Codice penale i reati qualificati come crimini devono in generale figurare sempre quali atti preparatori al riciclaggio di denaro. La disposizione penale dell’articolo 305bis CP non deve essere modificata e non deve contenere neppure un elenco di reati che potrebbero essere atti preparatori al riciclaggio di denaro. Il principio del diritto svizzero secondo cui i crimini sono atti preparatori al riciclaggio di denaro corrisponde anche alle Raccomandazioni del GAFI per le quali i reati gravi devono essere considerati atti preparatori al riciclaggio di denaro. Secondo le Raccomandazioni del GAFI spetta ai singoli Paesi definire gli atti preparatori al riciclaggio di denaro. Infatti, secondo il GAFI-Glossary relativo al catalogo dei reati, i singoli Stati possono prevedere ulteriori elementi di fattispecie, come ad esempio criteri per fondare un delitto grave che possa costituire un atto preparatorio al riciclaggio di denaro.
In relazione a questa attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI è sufficiente effettuare modifiche puntuali nelle sanzioni previste dalla legge per le singole fattispecie nel Codice penale come pure una corrispondente modifica nella legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)2 e una nell’assistenza internazionale in materia penale, vale a dire nella legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)3.
Secondo il diritto vigente i crimini sono i reati cui è comminata la pena della reclusione (art. 9 cpv. 1 CP). Dopo l’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale4 (nPG-CP) - presumibilmente il 1° gennaio 2006 - i crimini ricevono tuttavia una nuova definizione. In futuro si rinuncerà a distinguere tra reclusione e detenzione. I crimini saranno reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 cpv. 2 nCP). La nuova parte generale del CP introduce inoltre anche una pena pecuniaria per crimini e per delitti che dovrebbe sostituire le pene detentive di breve durata (vedi al riguardo art. 10 cpv. 3 e art. 34 segg., 40 nCP). Nell’attuazione pratica ciò significa che in futuro un reato deve essere sanzionato
1 Raccomandazione 1 e lista degli atti preparatori nella definizione dell’espressione «Designated categories of offences» nel «Glossary» in allegato e pertanto parte integrante delle 40 Raccomandazioni (le espressioni originali in inglese sono: trafficking in human beings and migrant smuggling, counterfeiting and piracy of products, smuggling, insider trading and market manipulation).
2 RS 313.0
3 RS 351.1
4 Codice penale svizzero, modifica del 13 dicembre 2002, FF 2002, 7351 segg.