Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

Secondo l’ASPC, la psicologia clinica (con le rispettive conoscenze in psicopatologia) è parte integrante di qualsiasi formazione universitaria in psicologia. Dato che questo è implicito nell’articolo 6 (Formazione universitaria) lettera b, l’articolo 14 va stralciato. Anche SGTA Zurigo reputa che questo articolo vada soppresso e aggiunge che l’aspetto «clinico», ovvero l’approccio ai pazienti, faccia parte del perfezionamento psicoterapeutico. L’Istituto C.G. Jung ritiene che si debbano pretendere conoscenze di psicologia clinica per tutti gli indirizzi di perfezionamento disciplinati dalla legge (dello stesso parere Charta e DaS) oppure che queste vadano stralciate.

L’Institut für Logotherapie menzionerebbe, oltre alla psicoterapia, la psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza.

Capoverso 2

L’Istituto Szondi invita a stralciare il capoverso.

Capoverso 3 nuovo

Secondo FG POP, PS, ASP, Institut für Logotherapie, IBP, PCS, Charta, DaS e KJF, per la psicoterapia intesa come professione autonoma è necessario continuare a garantire che anche i diplomati in altri cicli di studio di base o in studi affini alla psicologia (per esempio nelle scienze umane e sociali) possano conseguire conoscenze fondamentali complementari in psicoterapia per essere ammessi al perfezionamento in psicoterapia, in adempimento al principio della mobilità orizzontale sancito dal modello di Bologna. Per tale ragione chiedono un secondo accesso al perfezionamento in psicoterapia attraverso uno studio complementare postgrado nelle conoscenze di base rilevanti per la psicoterapia (studio supplementare con diploma di master). Il PCS si esprime in termini analoghi, sostenendo che dovrebbe essere una commissione per la psicoterapia a stabilire quali studi supplementari sono riconosciuti. Charta invita eventualmente a riprendere la versione contenuta nel progetto degli esperti 2002 (Fensterlösung) (cfr. osservazioni generali). L’ASP si associa a tale osservazione, evidenziando in particolare la disposizione della stessa «Fensterlösung», in virtù della quale il Consiglio federale può incaricare dell’esecuzione una struttura adeguata, nel caso in cui le scuole universitarie non siano in grado di offrire la possibilità ai titolari di diplomi universitari nelle scienze sociali e umane di seguire cicli di master o formazioni supplementari.

Articolo 15 Riconoscimento di titoli di perfezionamento da parte della Confederazione

Nessuna osservazione

Articolo 16 Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri

In generale

La CRUS ritiene fondata questa disposizione, ma rende attenti alle possibili confusioni in merito all’applicazione della convenzione vigente (Bologna). BS e GR osservano che non esistono direttive CE settoriali e che quindi la Svizzera può verificare in ogni caso l’equivalenza di un titolo di perfezionamento estero.

BS, GR e CDS si interrogano sul perché si sia rinunciato a chiedere la padronanza di una lingua nazionale e auspicano che questo requisito sia reintrodotto nel testo di legge.

Per l’ASPA è necessario unicamente attribuire la competenza per il riconoscimento dei diplomi esteri e stabilire le ulteriori formazioni richieste.

Capoverso 1

NE e VD, Università ZH, SPCP, USAM e UNIL propongono una formulazione secondo la quale l’equivalenza di un titolo è data unicamente se prevista da un trattato o da una convenzione internazionale ed è provata nel singolo caso. Centre Patronal caldeggia, invece di un accertamento nel singolo caso, l’adempimento dei requisiti di un ciclo di perfezionamento accreditato ai sensi della LPPsi.

Capoverso 2

Per i Cantoni GL e AI non è chiaro se sia possibile ricorrere contro una decisione.

UNIL e Centre Patronal ritengono che i membri della commissione delle professioni psicologiche debbano essere qualificati per svolgere i compiti previsti da questo articolo. UNIL reputa indispensabile il coinvolgimento di diversi rappresentanti dell’insegnamento universitario.