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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 6 pagine

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Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione RU...

Art. 17e Rilascio della concessione in base a determinati criteri

1 Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l’autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri e della loro ponderazione riportati nei documenti relativi alla pubblica gara.

2 Gli impegni presi dal candidato per soddisfare i criteri sanciti dall’autorità concedente possono essere completati con oneri o condizioni al momento del rilascio della concessione.

3 I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri atti presentati da questi ultimi.

4 Nel motivare una decisione di rifiuto di un’offerta devono essere rispettati i segreti aziendali degli altri candidati che hanno partecipato alla pubblica gara.

Art. 17f Rilascio della concessione al miglior offerente

1 Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l’importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L’autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma:

a. delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, aggiornate in base al tasso d’interesse usuale del settore corrispondente al periodo in questione, e

b. delle tasse amministrative riscosse per il rilascio della concessione conformemente all’articolo 41 capoverso 2 LTC.

2 La concessione è rilasciata al candidato che offre il miglior prezzo. L’autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell’importo offerto. L’importo dell’aggiudicazione è pagabile in una volta sola, subito dopo il rilascio della concessione. Non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

3 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 17e capoversi 3 e 4.

Art. 17g Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica

gara

Se intervengono eventi straordinari tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione, l’autorità concedente può modificare la posta minima e adattare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nei documenti della pubblica gara.

Art. 17h Durata

1 L’autorità concedente fissa la durata delle concessioni in modo tale che corrisponda alla durata d’ammortamento media usuale degli investimenti derivanti dalla concessione.