Avamprogetto LTC
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 22 pagine
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Termine di referendum: 13 luglio 2006
Legge sulle telecomunicazioni (LTC)
Modifica del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20031,
decreta:
I
La legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. d
2 La presente legge intende in particolare:
d. proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall’abuso di servizi a valore aggiunto.
Art. 3 lett. dbis, dter ed e–eter
Nella presente legge si intendono per:
dbis. accesso completamente disaggregato alla rete locale: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
dter. accesso a flusso di bit ad alta velocità: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l’utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore;
e. interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l’integrazione
1FF 2003 6883