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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 4 pagine

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Modifica del ... [disegno del 28.06.2006]

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 21a capoverso 2, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),

vista la legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio

(LOTC),

Art. 6 cpv. 4

4 Devono soddisfare solo le esigenze fondamentali dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a:

a. gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalla polizia e dalle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene;

b. i sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalle autorità.

Art. 16 lett. i

Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:

i. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente allo scopo di effettuare prove tecniche per un massimo di 18 mesi;

1 RS 784.101.2

2RS 784.10; RU ...

3 RS 946.51