Avamprogetto ORAT
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 4 pagine
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Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
Modifica del ... [disegno del 28.06.2006]
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 12b, 28 capoverso 2 e 2bis, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),
Art. 4 cpv. 1
1L’Ufficio federale attribuisce gli elementi d’indirizzo su richiesta. Con l’attribuzione il titolare acquisisce un diritto d’utilizzo.
Art. 12 cpv. 1 e 1bis
1 La revoca di elementi d’indirizzo cresce immediatamente in giudicato.
1bis L’Ufficio federale può decidere di posticipare la crescita in giudicato della revoca se questa tocca utenti di elementi d’indirizzo in servizio oppure se lo richiedono importanti motivi tecnici o economici.
Art. 14f cpv. 6
6 L’importo chiesto dal gestore del registro per la gestione annua di un nome di dominio deve essere rimborsato pro rata per il periodo d’abbonamento in corso non ancora concluso se il titolare del nome vi rinuncia facendolo simultaneamente attribuire a un nuovo titolare (trasferimento). L’importo da rimborsare può essere accreditato al nuovo titolare.
1 RS 784.104
2 RS 784.10; RU ... 2006–......