Progetto

Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

- di riesaminare l’aliquota di conversione ogni cinque anni invece che ogni 10 anni per poterla adeguare più rapidamente alle circostanze del momento.

1.1.6 Raccomandazioni concrete della Commissione federale LPP del 27 ottobre 2005 e decisione del Consiglio federale del 16 novembre 2005

In occasione della sua seduta del 27 ottobre 2005, la Commissione federale della previdenza professionale ha precisato le linee direttrici stabilite il 10 febbraio 2005, ha studiato attentamente le varianti possibili che figurano nel rapporto del gruppo di lavoro e si è espressa a proposito delle misure di accompagnamento. La maggioranza dei suoi membri si è espressa a favore dell’applicazione dell’aliquota di conversione del 6,4 per cento a partire dal 1° gennaio 2011. Un’altra proposta, vale a dire un’aliquota minima di conversione del 6 per cento da introdurre in quattro tappe entro il 2011, è stata respinta di poco. La maggioranza si è inoltre pronunciata a favore della variante che prevede per il 2011 un tasso d’interesse tecnico del 3,35 per cento circa, mentre la minoranza ha difeso un tasso d’interesse tecnico del 2,75 per cento circa.

Inoltre, la Commissione chiede a netta maggioranza di rinunciare a sancire nella legge le misure di accompagnamento. Ha approvato all’unanimità la proposta di riesaminare la situazione prima della scadenza del periodo transitorio e successivamente a un ritmo quinquennale. Non è stata trovata la maggioranza per la proposta di esaminare se la previdenza professionale adempie i suoi obiettivi di prestazione nel rapporto sulla determinazione dell’aliquota di conversione.

Nella sua decisione del 16 novembre 2005 sul seguito della procedura, il Consiglio federale ha seguito il parere della maggioranza della Commissione (6,4% nel 2011, senza misure legali di accompagnamento, rapporto ogni cinque anni di cui il primo nel 2009)12. Occorrerà tuttavia sancire nella legge che il rapporto deve comprendere anche informazioni sul rispetto degli obiettivi di prestazione.

1.2 Premesse

1.2.1 Campo d’applicazione: limitazione al settore obbligatorio

Il secondo punto della mozione della CSSS-CS menzionata in precedenza13 chiedeva «un’aliquota di conversione nel settore obbligatorio che corrisponde essenzialmente a quella del settore sovraobbligatorio». Il Consiglio degli Stati ha respinto questo secondo punto a vantaggio della «flessibilità e della libertà nel settore sovraobbligatorio»14.

Nel suo parere15, il Consiglio federale ha precisato che «secondo le disposizioni legali in vigore, l’aliquota minima di conversione si applica solo alla previdenza minima obbligatoria LPP (art. 49 LPP e art. 89bis CC). Il settore sovraobbligatorio e quello della previdenza più estesa sono lasciati al libero apprezzamento dei datori di

12 Cfr.comunicato stampa del 16.11.2005.

13 N. 1.1.2.

14 Cfr. verbale del 1° ottobre 2003, Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati.

15 www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2003/f_gesch_20033438.htm