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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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lavoro e degli istituti di previdenza, che possono così proporre le soluzioni più adatte alla loro situazione e ai loro bisogni. Questa libertà e la flessibilità che ne deriva sono sempre stati considerati come un punto di forza della previdenza professionale sovraobbligatoria definita dai partner sociali. L’obbligo di applicare al settore sovraobbligatorio l’aliquota di conversione legale potrebbe comportare a lungo termine una riduzione delle prestazioni in questo settore. In effetti, gli istituti di previdenza che estendono la previdenza oltre le prestazioni minime temono che l’obbligo di convertire l’avere di vecchiaia in rendita all’aliquota di conversione legale faccia loro correre un rischio finanziario. Se fossero necessarie somme più importanti per finanziare questa aliquota anche nel settore sovraobbligatorio, la buona volontà di cui danno prova i datori di lavoro e i lavoratori per finanziare le prestazioni sovraobbligatorie sarebbe messa a dura prova».
Le deliberazioni del Consiglio degli Stati hanno tuttavia anche dimostrato che vi sono buone ragioni a favore di un’applicazione uniforme dell’aliquota di conversione. L’attuazione di questo provvedimento spetta tuttavia agli istituti di previdenza professionale.
1.2.2 Prescrizione minima / Principio d’imputazione
L’aliquota di conversione legale è una prescrizione minima. L’organo paritetico competente dell’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento un’aliquota più elevata, per quanto il suo finanziamento sia possibile in seguito.
Se l’aliquota è inferiore all’aliquota minima di conversione, occorre procedere, nelle casse mantello, a un calcolo comparativo per garantire che l’importo della rendita prescritto dalla legge venga raggiunto. Nelle casse con primato delle prestazioni, che calcolano in generale le prestazioni di vecchiaia in percentuale dell’ultimo guadagno assicurato, si fa ricorso a un conto testimone. Negli istituti di previdenza con primato dei contributi, l’aliquota di conversione applicabile deve essere iscritta nel regolamento. Anche in questo caso, l’istituto deve garantire la rendita minima prescritta dalla legge. Il principio d’imputazione16 si applica al calcolo della rendita. Questo principio è tuttavia limitato dal momento che l’aliquota di conversione regolamentare deve basarsi su indicatori (come la mortalità, l’interesse tecnico ecc.) che possano essere giustificati e si fondino su basi riconosciute.
1.2.3 Meccanismi di solidarietà
I meccanismi di solidarietà vengono mantenuti.
Di conseguenza, la stessa aliquota minima di conversione continua a essere applicata alle persone coniugate e alle persone non coniugate. Non si prevede di applicare un’aliquota minima di conversione più elevata agli assicurati il cui decesso non dà diritto a una rendita al coniuge superstite.
Il principio secondo il quale la stessa aliquota di conversione si applica agli uomini e alle donne rimane in vigore, come obiettivo da raggiungere (possono esistere soluzioni transitorie diverse). Questo approccio è ragionevole perché la ridistribuzione che comporta è poco importante, dal momento che gli effetti di ridistribuzione determinanti si neutralizzano in ampia misura (le donne vivono più a lungo degli uomini, ma i beneficiari di rendite generano più prestazioni per le vedove che le beneficiarie di rendite per i vedovi).
16 DTF 127 V 264 (cfr. anche FF 2003 5565).