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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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Il rapporto di ricerca pubblicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel febbraio del 2005 contiene maggiori informazioni sugli effetti di ridistribuzione nella previdenza professionale17. Vi si precisa che non si può dire a priori in che senso avverrà alla fine la ridistribuzione tra gli assicurati dei due sessi. Di conseguenza, la proporzione del 70 per cento di uomini e del 30 per cento di donne presa in considerazione dal gruppo di lavoro per calcolare l’aliquota media non influisce sull’aliquota di conversione.
1.2.4 Nessun influsso sulle rendite in corso
Nelle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP18 si stabilisce espressamente che la riduzione dell’aliquota minima di conversione non influisce sulle rendite in corso. Questo principio vale anche per ogni nuova riduzione dell’aliquota minima di conversione, che si applica solo ai nuovi beneficiari di rendite.
Gli ultimi lavori legislativi hanno confermato questa protezione. L’articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP (in combinato disposto con l’art. 5 LPP) enuncia espressamente che l’importo della rendita al momento in cui nasce il diritto alla stessa è garantito, con effetto anche nel settore sovraobbligatorio.
1.2.5 Capitale di copertura / Prestazioni d’uscita
Il progetto di legge comporta una modifica dell’aliquota minima di conversione. Non contiene tuttavia prescrizioni relative al calcolo del capitale di copertura delle rendite in corso né sul modo per determinare il capitale di copertura di un assicurato con il primato delle prestazioni. Dal momento che le loro strutture sono diverse, le casse devono effettuare loro stesse questi calcoli.
L’articolo 48 OPP 2 prevede che i passivi del bilancio devono essere valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 e che è determinante il rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale. Conformemente al numero 4 delle raccomandazioni, i capitali di previdenza e le riserve tecniche devono essere valutati ogni anno secondo principi contabili riconosciuti.
Il tasso d’interesse tecnico, che serve per calcolare la riserva matematica delle rendite versate che figurano nel bilancio o il capitale di copertura per gli assicurati attivi con il primato delle prestazioni, è scelto dall’organo paritetico competente dell’istituto di previdenza che, come già menzionato, si basa sul rapporto del perito in materia di previdenza professionale. Conformemente alle direttive della Camera svizzera dei periti in materia di casse pensioni19, il tasso d’interesse tecnico deve essere stabilito dai periti in modo che, sul lungo termine, sia ragionevolmente inferiore al rendimento effettivo del patrimonio e possa essere preservato su un lungo periodo.
17 Rapporto di ricerca n. 5/05 dell’UFAS‚ «Confronto tra l’AVS e la previdenza professionale (PP) dal profilo economico».
18 Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003, lett. a cpv. 1.
19 Numero 7 del «Parere concernente il tasso d’interesse tecnico per gli istituti di previdenza» del 6 gennaio 2005. http://www.kammer-pk-experten.ch/DE/Aktuell/05_Taux%20technique_f.pdf