Progetto

Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

probabile una spirale dei salari e dei prezzi. È quindi indispensabile riesaminare l’interesse tecnico dal momento che quest’ultimo è uno dei parametri fondamentali dell’aliquota di conversione.

1.1.3 Istituzione di un gruppo di lavoro ed elaborazione di un rapporto

Conformemente all’articolo 14 capoverso 3 LPP, il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni 10 anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Per i motivi di cui sopra la procedura è stata accelerata.

Il 15 gennaio 2004, la Commissione federale della previdenza professionale ha approvato l’istituzione di un gruppo di lavoro che ha in seguito redatto un rapporto dettagliato sui parametri determinanti dell’aliquota di conversione e posto in tal modo le basi per i futuri riesami dell’aliquota minima di conversione. Nel suo rapporto intitolato «Esame dell’aliquota di conversione in relazione alle basi tecniche» del novembre 20049 (qui di seguito rapporto del gruppo di lavoro), presenta inoltre un’analisi approfondita sui punti in comune e le differenze tra gli istituti di previdenza professionale autonomi e le assicurazioni sulla vita per quanto concerne le basi tecniche che influenzano l’aliquota di conversione. Sono fornite indicazioni relative ai dati di base attuali ed è esaminata la considerazione di altri parametri (spese amministrative, necessità di margini di sicurezza, sistema di pagamento delle rendite ecc.).

1.1.4 Risultati dei lavori per il 2004

Il gruppo di lavoro conclude che l’aliquota di conversione in rendite attualmente in vigore deve essere ulteriormente ridotta. Giustifica questa conclusione con la seguente valutazione10:

«

- L’aliquota di conversione attuale (2004) del 7,2 per cento è chiaramente troppo elevata. Anche con una valutazione ottimistica (basi tecniche delle casse pensioni autonome, tasso d’interesse tecnico del 4% che, a causa dell’utilizzazione delle tabelle di periodo richiede di fatto un tasso del 4,5%), l’aliquota di conversione sarebbe attualmente (nel 2004) del 6,9 per cento. L’aliquota di conversione troppo elevata viene ridotta a tappe con la 1a revisione LPP per raggiungere il 6,8 per cento. Nel periodo transitorio, l’aliquota viene mantenuta volontariamente a un livello elevato per lasciare il tempo alle misure di accompagnamento di esplicare i loro effetti ed evitare di conseguenza un’eccessiva riduzione delle rendite obbligatorie;

- l’aliquota di conversione del 6,8 per cento prevista per il 2015 sarebbe tollerabile solo applicando tabelle di periodo con un tasso d’interesse tecnico del 4 per cento che corrisponde in pratica a realizzare un tasso d’interesse del 4,5 per cento. Queste esigenze sono attualmente molto ottimistiche e non possono, secondo il gruppo di lavoro, essere imposte a tutti gli istituti di previdenza in Svizzera.

Considerando

9 Disponibile sul sito Internet www.bsv.admin.ch/bv/grundlag/f/umwandlungssatz.pdf

10 N. 8.2.