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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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processo è incentivato dalle recenti evoluzioni delle pari opportunità tra donna e uomo. Sebbene nella nostra società la tradizionale ripartizione dei ruoli tra donna e uomo resta fortemente radicata, le forme di organizzazione della vita basate sul partenariato sono sempre più numerose.
1.1.3 Imposizione dei coniugi secondo il diritto vigente
1.1.3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Principio
L'articolo 9 LIFD, sul quale si fondano i principi dell'imposizione dei coniugi, prevede espressamente la tassazione dei redditi cumulati. La famiglia è considerata una comunità economica e pertanto costituisce un'entità anche sotto il profilo fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati al reddito dei genitori.
I concubini, invece, sono sempre tassati individualmente. I loro redditi non sono addizionati. Per effetto della progressività della tariffa fiscale si possono pertanto delineare notevoli differenze di carico fiscale tra le coppie coniugate e i concubini in condizioni reddituali analoghe. Le misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi approvate dal Parlamento il 6 ottobre 2006 eliminano considerevolmente questa disparità incostituzionale.
Deduzione per coniugi con doppio reddito4
Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, i coniugi con doppio reddito possono dedurre un importo fisso di al massimo 7 600 franchi dal reddito più basso, a condizione che vivano in comunione domestica (art. 212 LIFD). Se il reddito più basso è inferiore alla deduzione massima concessa dalla legge, si può dedurre solo questo importo più basso. Una deduzione analoga è accordata quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.
La deduzione è concessa solo quando entrambi i coniugi conseguono un reddito da attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno. Non sono considerati come reddito le rendite dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
4 Le sue misure immediate nell’ambito della riforma dell’imposizione dei coniugi prevedono di ammettere in deduzione il 50 per cento del reddito lavorativo più basso conseguito dai coniugi fino a un massimo di 12 500 franchi. L’attuale deduzione per coniugi con doppio reddito di al massimo 7 600 franchi sarà mantenuta quale deduzione minima. In questo modo il maggior onere fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito interessati è attenuato ma non completamente eliminato. Inoltre, viene introdotta una nuova deduzione per coniugati di 2 500 franchi per coppia di coniugi altresì intesa a ridurre tale disparità incostituzionale. Questa deduzione sociale dalla base di calcolo sarà tuttavia concessa a tutti i coniugi e quindi anche ai coniugi in pensione, ai coniugi con un solo reddito e ai coniugi i cui redditi provengono da fonte diversa del reddito da attività lucrativa.