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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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2.2 Direttive per i quattro modelli analizzati
Per poter effettuare un paragone politico-fiscale chiaro tra i quattro sistemi, è indispensabile stabilire alcuni principi. Un simile paragone è inoltre possibile solo se per ogni sistema si sviluppa un modello concreto con struttura tariffaria propria e importi precisi delle deduzioni.
Per i quattro modelli valgono le seguenti direttive:
• Per rendere possibile un confronto oggettivo delle ripercussioni dei quattro modelli, si parte dal presupposto che per la Confederazione i loro «costi» siano equivalenti. In concreto, con ogni modello la Confederazione deve contare con una perdita di un decimo dei proventi dell’imposta federale diretta delle persone fisiche. Questo minor gettito è all’incirca il doppio di quello risultante dalle misure immediate decise di recente.
• In cifre assolute questa minore entrata del dieci per cento si riferisce al gettito delle persone fisiche stimato per il periodo fiscale 2008. Se uno di questi quattro modelli sarà introdotto già nel 2008, la minore entrata per questo periodo fiscale sarebbe dunque di circa 900 milioni di franchi rispetto al sistema attuale.
• Per tutti i modelli, le relazioni tra gli oneri fiscali prescritte da dottrina e giurisprudenza possono essere raggiunte, rispettando il suddetto quadro finanziario (la minore entrata non deve superare un decimo del gettito fiscale), solo tramite un’imposizione maggiore di singole categorie di contribuenti o determinate fasce di reddito.
• Quale alternativa i modelli sono stati calcolati in modo che, oltre a rispettare l’esigenza di relazioni corrette a livello di oneri fiscali, non provochino oneri fiscali supplementari per i contribuenti rispetto al diritto vigente. Dato che queste alternative, caratterizzate in prima linea da tariffe molto più piatte, sono ancora suscettibili di essere ottimizzate, nel presente progetto sono illustrati solo i risultati principali.
• Vista la mancanza di dati statistici dettagliati, i calcoli relativi ai proventi poggiano su ipotesi forfettarie. Ciò concerne soprattutto la ripartizione del reddito proveniente da attività lavorativa o rendite nonché il reddito della sostanza tra i coniugi.
• Non bisogna prendere in considerazione nessun aumento o introduzione di deduzioni non necessariamente indispensabili per poter conseguire relazioni eque tra gli oneri fiscali. Ciò significa in particolare che non è previsto alcun aumento della deduzione per figli e nemmeno l’introduzione di una deduzione per la cura dei figli. Queste deduzioni sono irrilevanti per la scelta del sistema.
• Le coppie di concubini non sono parificate ai coniugi. Per i concubini non è prevista l’opzione di poter essere tassati come i coniugi. Il motivo di questa disparità risiede nel fatto che in ragione della mancanza di un punto di riferimento di diritto civile, è difficile determinare le condizioni per poter accertare quanto sia stabile la relazione tra i due partner e quindi ritenerli parificati ai coniugi.
• È possibile una struttura tariffaria nuova rispetto al diritto vigente.