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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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spostare le relazioni dei carichi fiscali in una o nell’altra direzione. L’avvicinamento di un sistema d’imposizione alle caratteristiche dell’altro è possibile grazie a una pertinente scelta di deduzioni o di misure tariffarie.

Per raggiungere un’imposizione equilibrata più ampia possibile, il legislatore dispone pertanto di diversi modelli per ogni sistema. Per quanto concerne l’imposizione congiunta prevalgono in particolare il sistema dello splitting con una tariffa unitaria o il sistema della doppia tariffa attualmente in vigore accompagnato da diversi correttivi. Anche per l’imposizione individuale esistono differenti modelli, che riprendono fedelmente i rapporti di diritto civile dei coniugi oppure, per motivi pratici, prevedono forfait nell’attribuzione di determinati fattori fiscali.

Tuttavia, in singoli casi, con i due sistemi principali non è possibile conseguire relazioni completamente identiche a livello di oneri fiscali, dato che a seconda del sistema le deduzioni si ripercuotono in differenti maniere. Tendenzialmente l’imposizione congiunta privilegia i coniugi con reddito unico, mentre quella individuale privilegia i coniugi con doppio reddito.

Nella scelta del sistema di base la questione tecnico-fiscale di primaria importanza è di stabilire se le persone coniugate devono essere considerate dal fisco come coppie oppure come singoli individui. Nell’imposizione individuale i redditi e le sostanze dei due coniugi sono attribuiti individualmente. In tal modo si vuole porre l’accento sull’indipendenza economica dei due partner. L’imposizione congiunta invece parte dal presupposto che i coniugi formano un’unità sia nell’ottica fiscale sia nell’ottica economica.

Sarebbe pure ipotizzabile un modello che – come in Germania – prevede la scelta da parte dei coniugi dei due sistemi di tassazione.

Un’alta possibilità è rappresentata dal modello «splitting familiare» illustrato nel rapporto della «commissione di esperti Imposizione della famiglia»12. Questo modello non si orienta più al matrimonio, bensì alla presenza di figli minorenni. Secondo questo modello tutti i contribuenti verrebbero di principio tassati individualmente. Non appena vi sono figli minorenni, si applica il sistema di splitting totale indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Nell'ambito della consultazione del 2000 concernente la riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia, nessun Cantone ha appoggiato questo modello. Secondo i Cantoni, la coesistenza di due sistemi fiscali opposti complicherebbe l’esecuzione e gli svantaggi dei due sistemi verrebbero accumulati. Il termine per il passaggio all’imposizione individuale dopo il conseguimento della maggiore età dei figli sarebbe inoltre insoddisfacente. Per questi motivi si è rinunciato in questa sede ad analizzare il modello splitting familiare.

In considerazione delle numerose varianti di imposizione ipotizzabili nell’ambito dell’imposizione dei coniugi e della famiglia, si è deciso di concentrarsi su quattro modelli d’imposizione in vista della scelta di sistema e di indicarne le ripercussioni. Al riguardo si tratta dell’imposizione individuale, dello splitting totale, dell’opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale quale base e di una nuova doppia tariffa.

12 Vedi nota 14.