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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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l'ammontare dell'imposta, con importi minimi e massimi espressi in franchi9 o un'imposizione in base all'unità di consumo10.
2 Scelta del sistema
2.1 In generale
Negli ultimi anni le strutture familiari sono profondamente mutate sotto il profilo demografico e politico-sociale. Si pone quindi la questione se in futuro questi mutamenti debbano essere considerati dal diritto tributario. La risposta spetta al Parlamento che dovrà pronunciarsi sulla scelta del sistema.
Anche la domanda su come raggiungere relazioni il più possibile equilibrate a livello di oneri fiscali tra le diverse categorie di contribuenti necessita una scelta di sistema. Le «Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi» approvate dal Parlamento hanno sensibilmente attenuato la discriminazione dei coniugi con doppio reddito nei confronti dei concubini con doppio reddito. Tuttavia non consentono ancora di ottenere relazioni ideali a livello di oneri fiscali.
Secondo la formula sui carichi fiscali predisposta dal Tribunale federale e ulteriormente sviluppata dalla dottrina fiscale, a parità di reddito complessivo, l’onere fiscale dei coniugi con un solo reddito deve corrispondere a quello delle coppie di concubini con reddito unico che si trovano in situazione comparabile. Tuttavia deve essere minore del carico fiscale di una persona sola, ma maggiore o uguale a quello di una coppia coniugata con doppio reddito11. L’onere fiscale di quest’ultima deve corrispondere a quello di una coppia di concubini con doppio reddito nella stessa situazione, che a sua volta deve essere maggiore del carico fiscale di due persone sole che conseguono ciascuna la metà del reddito della coppia con doppio reddito.
Persona Concubini Coniugi Coniugi Concubini 2 persone sola con un solo con un solo con doppio con doppio sole
reddito reddito reddito reddito
Ç > Ä Å = Ä Å > Ä Å = ÄÅ > ÇÇ
Nell’ottica dell’onere e dell’equità fiscali il sistema di base, ossia la questione «imposizione separata o congiunta» non è essenziale. Di principio con pertinenti provvedimenti l’equità fiscale orizzontale si può raggiungere sia con la tassazione separata sia con quella congiunta. In entrambe le forme di imposizione è possibile
9 Nel Cantone di Obvaldo è applicata una deduzione percentuale del 20% del reddito netto e nel Cantone del Vallese una deduzione percentuale del 35% sull'ammontare dell'imposta.
10 Il Cantone di Vaud prevede il sistema del quoziente familiare.
11 Nel 1994 il Tribunale federale ha tra l’altro stabilito che l’imposizione fiscale di una coppia coniugata, in cui entrambi i partner conseguono un reddito da attività lucrativa, può essere minore a quella di una coppia di coniugi, in cui solo l’uomo o la donna esercitano un’attività lucrativa, in quanto l’esercizio di tale attività provoca ulteriori costi a entrambi i partner (DTF 120 Ia 329).