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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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(1° pilastro), le pensioni della previdenza professionale (2° pilastro) o il reddito della sostanza5.
Tariffa per i coniugi
L’articolo 214 capoverso 2 LIFD prevede una tariffa più moderata per i coniugi che vivono in comunione domestica e non separati legalmente o di fatto, al fine di sgravarli fiscalmente rispetto alle persone sole e di tenere conto della differente capacità economica dei coniugi e delle persone sole con lo stesso reddito. La tariffa per i coniugi è pure applicabile ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono, a condizione che il contribuente sopporti la maggior parte del sostentamento dei figli o delle persone bisognose6.
1.1.3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Nell’ambito dell’imposizione dei coniugi e della famiglia la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14) segue di principio la LIFD. L’articolo 3 capoverso 3 LAID contiene il principio dell’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo cui il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni.
1.1.3.3 Diritto cantonale in vigore
Dopo la sentenza in re Hegetschweiler7, la maggior parte dei Cantoni ha adeguato la propria legislazione fiscale apportandovi i correttivi necessari per permettere di accordare sgravi fiscali alle coppie coniugate.
Tutti i Cantoni sgravano le famiglie monoparentali tramite deduzioni fisse o percentuali dal reddito, sconti percentuali sull’ammontare dell’imposta o tramite l’applicazione della tariffa per coniugi, o altre misure tariffarie, in parte in combinazione con deduzioni.
Inoltre, tutte le legislazioni tributarie cantonali contengono correttivi che sgravano i coniugi, allo scopo di tenere conto della diversa capacità economica di questi ultimi rispetto a quella delle persone sole con lo stesso reddito. La forma degli sgravi è disciplinata in modi molto diversi. I Cantoni di Friburgo, Neuchâtel, Nidvaldo, Svitto e Turgovia applicano lo splitting parziale con un divisore che varia da 1,79 a 1,9. I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e San Gallo hanno sancito lo splitting totale (divisore uguale a 2). Gli altri Cantoni hanno introdotto un doppio sistema tariffario8 o prevedono deduzioni percentuali, dipendenti dal reddito netto o dal-
5 Cfr. circolare n. 13 del 28 luglio 2004 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni «Deduzione in caso di attività lucrativa di ambedue i coniugi».
6 Cfr. numero 3.4.1.
7 DTF 110 Ia 7.
8 Nel 2003, il doppio sistema tariffario era in vigore nei Cantoni di ZH, BE, LU, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TG, TI, JU, GE, UR.