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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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che in parte dovevano compensare l’inasprimento della tariffa e in parte si rendevano necessarie per motivi legati al sistema39:

- deduzione personale di 1 400 franchi per ogni contribuente;

- deduzione per la cura dei figli di al massimo 7 100 franchi;

- aumento della deduzione per figli a 9 800 franchi;

- deduzione per l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie in base alla media dei premi cantonali;

- deduzione per l’economia domestica per le persone sole di 11 800 franchi;

- deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 per cento del reddito netto fino a un massimo di 5 600 franchi.

Lo sgravio fiscale dei coniugi doveva essere operato anche a livello cantonale con l’introduzione del sistema dello splitting. A tale scopo si prevedeva di introdurre nella LAID una disposizione in virtù della quale ai coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica si sarebbe applicata un’aliquota d’imposta corrispondente a una frazione fissa del reddito complessivo. Questa formulazione avrebbe permesso ai Cantoni di introdurre sia uno splitting totale sia uno splitting parziale. L’autonomia in ambito tariffario ancorata nella Costituzione sarebbe pertanto stata garantita.

3.2.2 Splitting nei Cantoni

12 Cantoni prevedono – in differenti forme – il sistema dello splitting. I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e San Gallo hanno ancorato lo splitting totale (divisore = 2) per lo sgravio dei coniugi. I Cantoni di Friburgo, Neuchâtel, Nidvaldo, Svitto e Turgovia applicano uno splitting parziale con un divisore che varia da 1,79 a 1,9.

Il Cantone dei Grigioni prevede una procedura di splitting limitata. L’imposizione del reddito complessivo della famiglia avviene all’aliquota applicabile al reddito complessivo ridotto del 40 per cento, ma almeno di 8 400 franchi e al massimo di 42 000 franchi.

I Cantoni di Uri e Basilea Campagna applicano pure un sistema limitato di splitting, tuttavia solo quando entrambi i coniugi non separati esercitano un’attività lucrativa (UR e BL) o percepiscono una rendita da un’assicurazione sociale (BL). Per la determinazione dell’aliquota applicabile al reddito complessivo dei coniugi, prima dell’accumulo dei redditi viene dedotto un determinato importo dal reddito del lavoro più basso.

Ad eccezione del Cantone di Turgovia, tutti i Cantoni prevedono una deduzione per coniugi con doppio reddito in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera k LAID al fine di tenere conto della particolare situazione dei coniugi con doppio reddito.

39 L’ammontare delle deduzioni prendeva già in considerazione la compensazione degli effetti della progressione a freddo.