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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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3.2.3 Modello di base: splitting totale

3.2.3.1 In generale

Per il confronto dei diversi modelli d’imposizione è stato scelto uno splitting totale con divisore 2. Mentre nel caso dello splitting totale il reddito congiunto è tassato all’aliquota equivalente alla metà del reddito complessivo, nel caso dello splitting parziale il divisore corrisponde a una quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo. Con lo splitting parziale, in determinati casi i coniugi sono svantaggiati rispetto ai concubini, segnatamente quando si è in presenza di una ripartizione equa dei redditi all’interno della coppia. Lo splitting totale evita questo problema. Grazie allo splitting totale, i coniugi con doppio reddito sono talmente agevolati nei confronti dei concubini con doppio reddito, in modo che è possibile rinunciare alla deduzione per i coniugi con doppio reddito ai sensi del diritto vigente e delle misure immediate.

3.2.3.2 Principio della tassazione congiunta dei coniugi

Come nel diritto attuale i coniugi sono tassati congiuntamente. La famiglia è considerata un’unità economica e anche nell’ottica fiscale costituisce pertanto un’unità. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto vengono cumulati indipendentemente dal regime dei beni adottato40.

I concubini sono tassati individualmente. Essi non godono di alcun diritto di opzione che consentirebbe loro di essere parificati ai coniugi. Ne consegue che sul piano fiscale i concubini sono svantaggiati rispetto ai coniugi nella stessa situazione economica.

3.2.3.3 Imposizione dei figli

Come sinora i figli minorenni sono tassati in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Gli altri redditi e la sostanza devono essere attribuiti al coniuge che esercita l’autorità parentale, ossia nel caso di coniugi tassati congiuntamente, al reddito e alla sostanza complessiva dei genitori. Se i genitori non sono tassati congiuntamente e solo un genitore esercita l’autorità parentale, i redditi e la sostanza del figlio vengono attribuiti a questo genitore. Qualora i coniugi tassati separatamente detengono entrambi l’autorità parentale, i fattori fiscali del figlio sono attribuiti al genitore che provvede in modo preponderante al suo sostentamento. Di regola si tratta del genitore presso il quale il figlio soggiorna più a lungo.

3.2.3.4 Deduzioni concernenti figli

Come per le altre deduzioni, le deduzioni per i figli sono da detrarre dal reddito rispettivamente dalla sostanza complessiva dei coniugi tassati congiuntamente. Una regola di attribuzione delle deduzioni per i figli è dunque necessaria solo nel caso dei genitori tassati separatamente. In tal caso può far valere la deduzione per il figlio

40 Dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omossessuali (LUD), le coppie omosessuali che vivono in comunione domestica saranno equiparate ai coniugi. Cfr. anche articolo 9 capoverso 1bis LIFD e articolo 3 capoverso 4 LAID (entrambi in vigore dal 1.1.2007) nonché la LUD.