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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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mente meno tassati dei concubini con doppio reddito. Pertanto la disparità di trattamento dei coniugi con doppio reddito prevista nel diritto attuale è soppressa. I concubini con doppio reddito devono tuttavia sopportare maggiori oneri.

I coniugi con doppio reddito e quelli con un solo reddito pagano, in ragione del sistema, pressappoco le stesse imposte. Esigue differenze sono riconducibili unicamente alle maggiori deduzioni a titolo di spese professionali dei coniugi con doppio reddito. Alla luce della produzione domestica più elevata e della conseguente maggiore capacità economica dei coniugi con un solo reddito, questa parità appare a prima vista irritante46. Tuttavia, dal punto di vista dello splitting, essa può essere giustificata con l’argomento che la ripartizione interna alla coppia tra attività lavorativa (rimunerata) e produzione domestica (non rimunerata) rientra nella sfera privata dell’economia domestica ed è quindi irrilevante fiscalmente.

Di principio i concubini non sono parificati alle coppie coniugate. Ciò emerge anche in questo modello, soprattutto per quanto riguarda le relazioni a livello di oneri fiscali tra le coppie di coniugi con un solo reddito e quelle di concubini con un solo reddito. Infatti questi ultimi vengono gravati molto di più rispetto ai coniugi con reddito unico e nella stessa situazione, in quanto non beneficiano dello splitting. I concubini con un solo reddito rappresentano tuttavia una piccola categoria di contribuenti. Nella complessa struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali la loro importanza è pertanto esigua.

I coniugi con un solo reddito pagano inoltre sempre meno imposte rispetto alle persone sole. Nonostante la deduzione per l’economia domestica per le persone sole, a seconda della categoria di reddito possono risultare a loro carico notevoli oneri supplementari.

Rispetto al diritto in vigore (anno base 2006; stato prima delle misure immediate), con lo splitting totale pagano, a seconda del reddito, imposte in parte molto più elevate, soprattutto le famiglie monoparentali, i concubini e le persone sole. Per quanto riguarda le famiglie monoparentali ciò è riconducibile soprattutto alla tariffa unitaria più progressiva compensata solo in parte dalla deduzione per famiglie monoparentali. La maggiore imposizione dei concubini e delle persone sole è altresì riconducibile allo stesso motivo.

Rispetto al diritto in vigore i coniugi con un solo reddito, con doppio reddito e i coniugi in pensione beneficiano in parte di sensibili sgravi.

3.2.5 Ripercussioni finanziarie

3.2.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione

Come per l’imposizione individuale, anche lo splitting totale è stato calcolato in modo che le minori entrate fiscali ammontino a circa 900 milioni di franchi47 (= 10% del gettito previsto dell’imposta federale diretta delle persone fisiche in riferimento al periodo fiscale 2008). Con questa modalità di calcolo si presume che si accettino in tutti i modelli ulteriori oneri fiscali per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Ciò è da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

46 Vedi nota 11.

47 Cfr. numero 3.1.4.1.