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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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fiscali concepite dalla dottrina e giurisprudenza e sancite nella Costituzione sono tuttavia praticamente impossibili da rispettare.
Il passaggio all’imposizione individuale non dovrebbe essere deciso unicamente per motivi di tecnica di tassazione, ma anche in ragione del mandato di cui all’articolo 129 della Costituzione di armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Il mandato del legislatore federale consiste nell’approntare principi all’attenzione delle legislazioni dei Cantoni e dei Comuni. I principi del diritto federale sono destinati ai legislatori cantonali e contengono dunque unicamente diritto applicabile indirettamente. Solo con l’attuazione di queste norme nel diritto cantonale conforme a quello federale essi potranno essere applicati ai contribuenti. Secondo l’articolo 129 capoverso 1 Cost. la Confederazione prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni.
Già in base alle disposizioni costituzionali appare chiaro che il cambiamento di sistema potrà essere effettuato solo in stretta collaborazione con i Cantoni e osservando il principio dell’autonomia cantonale in materia di tariffe garantito dall’articolo 129 capoverso 2 Cost..
3.1.9 Entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’imposizione individuale deve essere effettuata allo stesso tempo in tutta la Svizzera. Per i Cantoni ciò significa in particolare che non devono solo adeguare le loro leggi nel quadro della procedura legislativa notoriamente lunga, ma devono pure procedere a trasformazioni di tipo organizzativo e a importanti adeguamenti sul piano informatico. Dal momento dell’approvazione da parte delle Camere federali, occorrerebbe pertanto concedere ai Cantoni un termine di almeno cinque anni affinché possano operare i necessari adeguamenti. Solo dopo questo periodo, l’imposizione individuale potrà entrare in vigore contemporaneamente in tutta la Svizzera.
3.2 Imposizione congiunta con splitting
3.2.1 Splitting secondo il pacchetto fiscale 2001
La riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia bocciata dal Popolo il 16 maggio 2004 prevedeva di correggere la maggiore imposizione dei coniugi rispetto alle coppie non sposate mediante l’introduzione di un sistema di splitting. Al posto dell’attuale doppia tariffa si dovrebbe prevedere una tariffa unica da applicare sia alle persone sole sia ai contribuenti coniugati. Le diverse capacità economiche dei coniugi e delle persone sole verrebbero prese in considerazione con uno splitting parziale. Ai fini della tassazione, i redditi di entrambi i coniugi verrebbero come sinora considerati congiuntamente. Tuttavia, per stabilire il reddito che determina l’aliquota, il reddito complessivo verrebbe diviso per un divisore di 1,9. Il reddito complessivo imponibile di una coppia di coniugi sarebbe dunque tassato con l’aliquota applicabile a un reddito pari al 52,63 per cento del loro reddito complessivo.
Per poter conseguire relazioni equilibrate a livello di oneri fiscali, oltre allo splitting parziale, erano previsti i seguenti sgravi e misure accompagnatorie per le famiglie,