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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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Secondo la valutazione dei Cantoni, la riscossione dell’imposta rispetto al sistema attuale sarebbe generalmente molto più dispendiosa. Il motivo risiede nel raddoppio dei registri fiscali nonché delle fatturazioni e del traffico dei pagamenti nel quadro delle tassazioni dei coniugi. Per contro i Cantoni non prevedono un sensibile aumento di costi supplementari legati alle questioni di responsabilità.
Nell’ambito dell’imposizione individuale non devono essere imperativamente inoltrate due dichiarazioni d’imposta separate. In teoria esiste anche la possibilità che i coniugi compilino una dichiarazione comune per tutti i redditi e valori patrimoniali, sempre che i fattori fiscali di un coniuge possano essere elencati separatamente dai fattori fiscali dell’altro coniugi all’interno della stessa dichiarazione d’imposta34. Al fine di diminuire in parte il carico amministrativo, potrebbe eventualmente essere trasmessa ai coniugi una sola fattura, a condizione che l’imposta dovuta da ogni coniuge sia elencata separatamente.
Il potenziale di abuso nel quadro dell’imposizione individuale è in generale stimato come elevato. I Cantoni partono dal presupposto che i lavori di controllo comportino costi supplementari relativamente grandi. Essi temono che le autorità fiscali possono a malapena evitare l’obiettivo dei coniugi che esercitano un’attività indipendente di porre freno alla progressione con una ripartizione ottimale dei redditi, per ottenere un’imposizione fiscale possibilmente bassa. Inoltre, nei casi di indipendenti non sarebbe da escludere un trasferimento delle ditte individuali alle imprese di persone. D’altra parte si può anche ipotizzare che le mogli che collaborano nell’impresa del marito concludino veri contratti di lavoro con conteggi per le assicurazioni sociali ecc. con conseguenti maggiori introiti per queste assicurazioni.
Nel complesso i Cantoni stimano il maggior dispendio dovuto all’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale del 30-50 per cento superiore rispetto a quello della tassazione congiunta35. Con l’estensione della possibilità di trasmettere le dichiarazioni d’imposta online è lecito prevedere che il maggior dispendio dei Cantoni venga in parte compensato.
3.1.7 Relazione con il diritto internazionale
Tra i sistemi fiscali della Comunità europea figurano sia sistemi d’imposizione congiunta sia sistemi d’imposizione individuale in diverse forme. Entrambi i tipi di tassazione non pongono dunque alcun problema nell’ottica del diritto europeo.
La maggior parte degli Stati membri dell’OCSE applica un sistema di imposizione individuale come ad esempio l'Austria. Per i coniugi con un solo reddito o con un secondo reddito molto esiguo, l’Austria prevede una deduzione dall’ammontare dell’imposta. A questa deduzione hanno diritto anche i concubini con figli. Nonostante questa deduzione, l’imposizione delle coppie con reddito unico rimane sensibilmente più elevata di quella delle coppie con due redditi. I concubini sono parifica-
34 Con una dichiarazione congiunta ci si allontana tuttavia dall’obiettivo vero e proprio dell’imposizione individuale, ossia di compilare una propria dichiarazione d’imposta e di eseguire la procedura fiscale indipendentemente dall’altro coniuge, in altre parole di sbrigare autonomamente le questioni fiscali.
35 Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 115.