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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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ti ai coniugi solo nel caso in cui hanno figli. L’Austria concede assegni famigliari nonché importi deducibili per figli sotto forma di aiuti complementari.
Anche la Svezia prevede un sistema di imposizione individuale ma senza alcun correttivo per coppie con un solo reddito. Il sistema fiscale è neutro in relazione allo stato civile. La Svezia versa assegni famigliari esenti da imposta.
Il Regno unito applica parimenti un’imposizione individuale. Le persone coniugate e le persone sole hanno diritto a una deduzione sociale dall’ammontare dell’imposta. Questa deduzione è concessa anche ai concubini, nel caso in cui abbiano figli. Ogni contribuente che esercita un’attività lucrativa può far valere una deduzione personale. Le coppie con doppio reddito sono avvantaggiate fiscalmente rispetto alle coppie con reddito unico. Il Regno Unito versa assegni per figli esenti da imposta.
In sintesi si constata che l’imposizione individuale è il sistema predominate nei nostri Paesi limitrofi. Ad eccezione della Svezia, tutti i Paesi analizzati36 applicano l’imposizione individuale con fattori correttivi, in particolare per le coppie (di coniugi). Occorre tuttavia precisare che in tutti questi Paesi l’imposizione individuale è di principio legata a sistemi di assegni familiari e assegni per figli diversi da quello svizzero. Gli oneri causati dai figli sono indennizzati al di fuori del sistema fiscale. Tenuto conto delle condizioni quadro di questi Paesi (imposta unitaria alla fonte sugli stipendi, indennizzo extra-fiscale degli oneri imputabili ai figli, sistema fiscale organizzato a livello centrale e materialmente unitario) l’imposizione individuale è compatibile a livello di esecuzione ed è conforme alle esigenze costituzionali dei rispettivi Paesi. Praticamente tutti i Paesi37 hanno il loro sistema di imposizione individuale, che è tuttavia dipendente dallo stato civile fino a un certo grado. I concubini non sono di regola trattati come i coniugi o lo sono solo nel caso in cui abbiano figli.
3.1.8 Costituzionalità
Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza in re Hegetschweiler, l’imposizione individuale non è esclusa dal diritto costituzionale. Il legislatore non la deve tuttavia legare a una tariffa unica, bensì – come per l’addizione dei fattori – deve contrastare un maggior carico fiscale segnatamente quello dei coniugi con un solo reddito con adeguati correttivi (differenziazione delle tariffe, deduzioni per coniugati, e sim.)38.
Dal punto di vista del diritto costituzionale sono tuttavia necessari correttivi al fine di imporre le differenti categorie di contribuenti secondo la loro capacità economica e di evitare un’imposizione sproporzionata di determinati gruppi.
Nel caso dell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, illustrata in questa sede, sono stati adottati correttivi. Dato che la struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è molto complessa e che ogni adeguamento apportato a una categoria di contribuenti si ripercuote sulle altre categorie, le relazioni ideali tra gli oneri
36 Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, Allegato 1 (Ländervergleich).
37 Tra le eccezioni figura la Svezia che ha impostato l’imposizione individuale in modo neutro rispetto allo stato civile.
38 DTF 110 Ia 7 (trad.).