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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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doppio reddito esistente in virtù del diritto attuale. I concubini con doppio reddito devono tuttavia in parte sopportare maggiori oneri.

I coniugi con doppio reddito pagano in ogni caso molte meno imposte rispetto ai coniugi con un solo reddito. Ciò è da ricondurre alla considerevole deduzione per persone con doppio reddito che tiene conto, fra l’altro, dell’onere economico supplementare dei coniugi con doppio reddito e della maggiore efficienza dei coniugi con un solo reddito dovuta alla loro produzione domestica più elevata80.

I concubini con un solo reddito sono sempre chiamati a sopportare un onere fiscale chiaramente superiore a quello dei coniugi con un solo reddito. Tuttavia i concubini con un solo reddito rappresentano una piccola categoria di contribuenti, per cui la loro importanza nella complessa struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è esigua.

In ogni caso i coniugi con un solo reddito pagano chiaramente meno imposte rispetto alle persone sole, in quanto queste ultime non possono né far valere la deduzione per coniugati, né beneficiare della tariffa più moderata per i coniugi.

Rispetto al diritto in vigore (anno base 2006; stato prima delle misure immediate), con la nuova doppia tariffa sono soprattutto le persone sole e i concubini con un solo reddito a partire da un reddito di 80 000 franchi nonché i concubini con doppio reddito a partire da un reddito di 150 000 franchi a pagare in parte imposte molto più elevate. Ciò è da ricondurre principalmente all’inasprimento nella parte centrale della tariffa rispetto a quella attuale.

Diversamente dal diritto in vigore i coniugi pensionati e i coniugi con doppio reddito che conseguono redditi medi ed elevati nonché i coniugi con un solo reddito anch’esso elevato sono in parte fortemente sgravati.

3.4.5 Ripercussioni finanziarie

3.4.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione

Come per gli altri tre modelli, anche la nuova doppia tariffa è stata impostata in modo che le minori entrate fiscali ammontino a circa 900 milioni81 (= 10% del gettito previsto dell’imposta federale diretta delle persone fisiche in riferimento al periodo fiscale 2008). Ciò significa che, per ogni modello, si ammettono ulteriori oneri fiscali per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Questi oneri supplementari sono da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

3.4.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni

Attualmente 14 Cantoni applicano un sistema a doppia tariffa82. Qualora la LAID dovesse prescrivere in modo vincolante ai Cantoni l’introduzione di un sistema di doppia tariffa, i rimanenti 12 Cantoni sarebbero costretti ad adeguare la loro legislazione tributaria. Già oggi nei diversi Cantoni esistono tuttavia diversi sistemi di imposizione della famiglia alla cui base vi è comunque l’imposizione congiunta. Pertanto ai Cantoni non deve essere imperativamente prescritto un sistema di doppia

80 Vedi nota 11.

81 Cfr. numero 3.1.4.1

82 Cfr. numero 3.2.2