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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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autorità parentale devono essere attribuiti al coniuge che esercita l’autorità parentale, ossia nel caso di coniugi tassati congiuntamente, al reddito e alla sostanza complessiva dei genitori74.

Per i coniugi non separati legalmente o di fatto vale la responsabiltià solidale limitata per l’imposta complessiva75.

I coniugi non separati legalmente e di fatto esercitano congiuntamente i diritti e gli obblighi procedurali76. I rimedi giuridici e le altre istanze sono considerati tempestivi se uno dei coniugi agisce entro i termini77.

3.4.3.2 Tariffa

Analogamente al diritto vigente in materia di imposta federale diretta, il sistema della doppia tariffa contempla una tariffa di base e una tariffa per i coniugi più moderata. La tariffa di base deve essere applicata a tutte le persone sole, mentre la tariffa più moderata ai coniugi non separati legalmente o di fatto nonché a vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose.

La tariffa inizia a partire da un reddito imponibile di 13 600 franchi nel caso delle persone sole e da un reddito imponibile di 17 500 franchi nel caso di coppie coniugate o famiglie monoparentali.

L’onere fiscale medio massimo dell’11,5 per cento prescritto dalla Costituzione viene tuttavia raggiunto con un reddito imponibile di 549 400 franchi nel caso delle persone sole e di 867 900 franchi nel caso dei coniugi o delle famiglie monoparentali. Rispetto al diritto attuale, la progressione per le persone sole viene soprattutto leggermente inasprita nella parte centrale; per le persone coniugate, l’imposizione inizia già da un reddito inferiore. Salvo alcune deroghe di minima entità, a partire da un reddito di 30 000 franchi la progressione è identica al diritto attuale.

3.4.3.3 Deduzione per coppie con doppio reddito

Anche nell’ambito della doppia tariffa è prevista una deduzione per coppie con doppio reddito, che, da un lato, è intesa quale provvedimento per la presa in considerazione degli elevati costi legati all’economia domestica dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico e, dall'altro, serve a interrompere l’effetto di progressione che colpisce i coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella stessa situazione. Quale novità, la deduzione per coppie con doppio reddito non è concessa unicamente alle coppie coniugate in cui entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa, bensì anche ai coniugi pensionati e ai coniugi in cui un partner consegue un reddito da attività lucrativa e l’altro una rendita.

74 Cfr. numero 3.2.3.3

75 Cfr. numeri 1.1.3.1 e 3.2.3.9

76 Cfr. numero 1.1.3.1

77 Cfr. numeri 1.1.3.2 e 3.2.3.8