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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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tariffa. Anche nel caso di una nuova doppia tariffa i Cantoni dovranno partecipare al minor gettito con la loro quota cantonale all’imposta federale diretta.

3.4.6 Ripercussioni sui contribuenti

Dal punto di vista amministrativo, con il sistema di doppia tariffa previsto, per il contribuente non cambia pressoché nulla rispetto al diritto vigente. I proventi e i valori patrimoniali dei coniugi vengono tuttora sommati indipendentemente dal regime dei beni. I coniugi rispondono solidalmente dell’intera imposta.

3.4.7 Ripercussioni sull’amministrazione

Dato che l’imposta federale diretta viene calcolata e riscossa dai Cantoni, sotto il profilo del personale l’introduzione di un nuovo sistema di doppia tariffa non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione. A livello cantonale, dopo gli adeguamenti informatici i provvedimenti correttivi previsti non causano alcun onere amministrativo supplementare.

3.4.8 Relazione con il diritto internazionale

Nell’ambito dei sistemi fiscali degli Stati membri della Comunità Economica Europea sono previsti sia modelli di imposizione congiunta sia modelli di imposizione individuale in diverse forme. Come lo splitting, il sistema di doppia tariffa non pone dunque alcun problema nell’ottica del diritto europeo83.

3.4.9 Costituzionalità

Come già illustrato, il principio dell’imposizione congiunta dei coniugi è conforme alla Costituzione allorquando si tiene conto del principio dell'uguaglianza giuridica e del principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

Nell’ambito del sistema di doppia tariffa analizzato in questa sede sono stati ideati i necessari meccanismi di correzione al fine di ottenere relazioni tra gli oneri fiscali possibilmente equilibrate. La discriminazione dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella medesima situazione, presente nell’attuale legge sull’imposta federale diretta, compare ancora solo in pochi casi eccezionali. Dato che l’intera struttura delle relazioni a livello di oneri fiscali è particolarmente complessa e ogni adeguamento in una categoria di contribuenti ha effetti sulle altre categorie di contribuenti, le relazioni ideali tra gli oneri fiscali dettati dalla dottrina e giurisprudenza sono tuttavia praticamente impossibili da rispettare.

3.4.10 Entrata in vigore

Come nel caso dello splitting, anche il sistema di doppia tariffa non deve imperativamente essere previsto per tutti i tre livelli dello Stato84. Qualora i correttivi venga-

83 Cfr. numero 3.2.8

84 Cfr. numeri 3.3.4.2 e 3.2.10