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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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tecnico, una normativa diversa a livello di Confederazione e di Cantoni non potrebbe essere portata a compimento e sarebbe fonte di problemi soprattutto in ambito di ripartizione intercantonale delle imposte.

Per i Cantoni ciò significa in primo luogo che, come nel caso di un passaggio all’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, essi sono tenuti ad adeguare le proprie leggi nonché a intraprendere importanti modifiche a livello organizzativo e informatico. Dal momento dell’approvazione della riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia da parte delle Camere federali, ai Cantoni dovrà essere quindi accordato un periodo di tempo di almeno cinque anni per operare i necessari adeguamenti. Solo dopo la scadenza di tale periodo può contemporaneamente entrare in vigore a livello svizzero un’opzione di tassazione per i coniugi.

3.4 Imposizione congiunta con doppia tariffa

3.4.1 Doppia tariffa nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

La legge in vigore sull’imposta federale diretta tiene prevalentemente conto della diversa capacità economica dei coniugi e delle persone sole attraverso tariffe differenti, quali la cosiddetta tariffa doppia.

In base all’articolo 214 della LIFD, la doppia tariffa è composta da una tariffa di base (cpv. 1) e di una tariffa più moderata per i coniugi (cpv. 2). La tariffa di base viene adottata ogni qualvolta non vengono soddisfatte le condizioni della tariffa per i coniugi.

La tariffa più moderata per le persone coniugate è applicata ai coniugi viventi in comunione domestica allo scopo di sgravarli fiscalmente rispetto alle persone sole e di tener conto della differente capacità economica, a parità di reddito, fra i coniugi e le persone sole. Essa è pure applicabile ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale. Essa riguarda principalmente le famiglie monoparentali, e si applica anche alle coppie di concubini, ma soltanto al partner che detiene l’autorità parentale.

In caso di custodia alternata dei figli da parte di entrambi i genitori che detengono in comune l’autorità parentale, una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che l’importanza della custodia esercitata da ciascun genitore costituisca il criterio determinante per l’attribuzione della tariffa per i coniugi e la concessione della deduzione per figli. Al genitore che si assume il ruolo più importante nella custodia effettiva vengono garantite la deduzione per figli nonché la tariffa più moderata. Nel caso in cui entrambi i genitori si assumono la custodia effettiva in ugual misura, il reddito più alto costituisce il criterio determinante67.

67 Cfr. circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 «Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell’autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati», in cui oltre all’imposizione dei contributi di mantenimento del figlio sono disciplinati anche il diritto a una deduzione per figli e a ulteriori deduzioni nonché la tariffa applicabile.