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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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La tariffa inizia a partire da un reddito imponibile di 13 600 franchi nel caso delle persone sole e da un reddito imponibile di 26 700 franchi nel caso di coppie coniugate o famiglie monoparentali68. Fino a questo importo i redditi imponibili vengono sottoposti a un’aliquota d’imposta dello zero per cento (il cosiddetto livello zero). Grazie all’azione congiunta della tariffa e delle deduzioni, i redditi di minore entità sono esclusi dall’assoggettamento. Il minimo esistenziale viene di fatto esentato dall'imposta federale diretta.

L’onere fiscale medio massimo dell’11,5 per cento prescritto dalla Costituzione viene raggiunto con un reddito imponibile di 712 500 franchi nel caso di persone sole e di 843 600 franchi nel caso di coniugi o famiglie monoparentali.

Nell’ambito dell’imposta federale diretta è inoltre prevista una deduzione per coniugi con doppio reddito, che, da un lato, è intesa quale provvedimento per la presa in considerazione degli elevati costi legati all’economia domestica dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico e, dall'altro, serve a interrompere l’effetto di progressione che colpisce i coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini nella stessa situazione.

3.4.2 Doppia tariffa nei Cantoni

Attualmenti 14 Cantoni prevedono un sistema a doppia tariffa al fine di sgravare dal punto di vista fiscale i coniugi rispetto alle persone sole69. Alcuni Cantoni hanno abbinato la doppia tariffa a una deduzione per coniugati70 e a una deduzione per le persone sole71. Inoltre, in tutti i Cantoni le famiglie monoparentali godono delle stesse agevolazioni dei coniugi, poiché vengono loro garantite la stessa tariffa e spesso pure la medesima deduzione.

Ad eccezione del Cantone di Turgovia, in base all’articolo 9 capoverso 2 lettera k LAID, al fine di tenere conto della loro particolare situazione tutti i Cantoni prevedono una deduzione per coniugi con doppio reddito.

3.4.3 Modello di base: nuova doppia tariffa

3.4.3.1 In generale

Il nuovo sistema di doppia tariffa prende spunto dal sistema disciplinato nell’attuale legge sull’imposta federale diretta. Analogamente al diritto in vigore72 e allo splitting73, i coniugi sono tassati congiuntamente. La famiglia è considerata come una comunità economica e sotto il profilo fiscale costituisce così un’unità. I concubini, invece, sono tassati individualmente.

Come sinora i figli minorenni sono tassati in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Gli altri redditi e la sostanza dei figli minorenni sotto

68 Cfr. ordinanza del 4 marzo 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta.

69 Si tratta dei seguenti Cantoni: ZH, BE, LU, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TI, JU, GE, UR.

70 BE, UR, ZG, BS, SH, GE.

71 BE, UR, ZG, SH, GE.

72 Cfr. numero 1.1.3.1

73 Cfr. numero 3.2.3.2