Progetto
Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 49Fedlex · Progetto
3.4.3.4 Deduzione per coniugati
Quale ulteriore misura correttiva è prevista l’introduzione di una deduzione per coniugati. Come nel caso della deduzione per coniugi con doppio reddito, il suo scopo è, da un lato, di evitare un onere fiscale supplementare incostituzionale dei coniugi con doppio reddito e, dall’altro, di garantire relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali delle economie domestiche con un solo reddito e quelli delle economie domestiche con doppio reddito. Tale deduzione viene assegnata a tutte le coppie coniugate, indipendentemente se entrambi i coniugi conseguano redditi e da quale fonte essi provengano.
3.4.4 Relazioni tra gli oneri fiscali
Nel caso dell’odierna doppia tariffa, si ottengono di principio le seguenti relazioni tra gli oneri fiscali:
Persona Concubini Coniugi Coniugi Concubini 2 persone sola con un solo con un solo con doppio con doppio sole
reddito reddito reddito reddito
Ç= ÄÅ> Ä Å>Ä Å>oppure<ÄÅ =ÇÇ
Ç > Ä Å
Ä Å >oppure< ÇÇ
Le relazioni tra gli oneri fiscali non corrispondono sotto tutti gli aspetti alla formula sviluppata dal Tribunale federale e dalla dottrina del diritto fiscale78. Per questo motivo, nei calcoli dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sono stati introdotti diversi correttivi. Per i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati è prevista una deduzione pari al 40 per cento del reddito netto, fino a un importo massimo di 30 000 franchi. In aggiunta, per tutti i coniugi – anche per i coniugi con un solo reddito e per i coniugi pensionati – dovrebbe essere garantita una deduzione per coniugati di 5 000 franchi.
Come mostrano i calcoli dell’Amministrazione federale delle contribuzioni79, in base alla nuova doppia tariffa, l’imposizione dei coniugi e dei concubini con doppio reddito con una ripartizione dei redditi molto uniforme tra i partner risulta essere pressapoco uguale. A seconda della fascia di reddito, i coniugi con doppio reddito e con figli sono tassati nettamente meno dei concubini con doppio reddito e con figli, nella misura in cui, all’interno della coppia di concubini, le deduzioni per i figli sono attribuite al partner con il reddito da attività lucrativa più basso (=ipotesi di calcolo).
Anche nel caso di una ripartizione del reddito meno uniforme all’interno della coppia, i coniugi con doppio reddito pagano di regola imposte chiaramente inferiori a quelle dei concubini con doppio reddito. Nel caso di redditi molto elevati, sono i coniugi con doppio reddito a sopportare oneri leggermente superiori. Il presente modello elimina, salvo alcune eccezioni, la disparità di trattamento dei coniugi con
78 Cfr. numero 2.1
79 Cfr. allegato 4