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Consultazione 2006/12: Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale Svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010 · 7 pagine

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Art. 8 Composizione

1 Il Comitato direttivo è composto da:

a. cinque rappresentanti della Confederazione;

b. cinque rappresentanti dei Cantoni;

c. un rappresentante dei Comuni;

d. un rappresentante delle città.

2 I rappresentanti della Confederazione sono designati dalla Cancelleria federale. Essa provvede affinché siano rappresentati il Dipartimento federale delle finanze e tre altri dipartimenti.

3 I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla presidenza della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato. Essa provvede affinché le lingue nazionali e la popolazione siano rappresentate adeguatamente.

4 L’Unione delle città svizzere designa il rappresentante delle città e l’Associazione dei Comuni svizzeri designa il rappresentante dei Comuni.

Art. 9 Costituzione e modalità di lavoro

1 Il Comitato direttivo si costituisce da sé.

2 Esso si riunisce ogni volta che se ne presenta la necessità, ma almeno due volte all’anno oppure su richiesta di tre membri. La segreteria si occupa della convocazione e dell’organizzazione delle sedute.

3 Le decisioni del Comitato direttivo sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

4 La sostituzione di un membro è ammessa solo per fondato motivo e previa approvazione dei membri del Comitato direttivo.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 10

1 La Confederazione e i Cantoni assumono ciascuno la metà delle spese annuali

sostenute per l’esercizio del portale Internet www.ch.ch e per altri incarichi (art. 5 e 6). Le spese d’esercizio annue (inclusi costi di comunicazione) durante il periodo in cui la Convenzione è in vigore non possono eccedere la somma di 1,2 milioni di franchi. La quota che incombe ai Cantoni è suddivisa tra questi proporzionalmente al numero