Progetto
Consultazione 2006/12: Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale Svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010 · 7 pagine
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degli abitanti. Il contributo che i singoli Cantoni firmatari sono chiamati a versare non può eccedere l’importo indicato nell’allegato.
2 Le spese di esercizio sono calcolate e fatturate annualmente. Il Controllo federale delle finanze verifica il conto annuale presentato dalla Sezione Web CaF al Comitato
direttivo.
Sezione 5: Arbitrato
Art. 11 Competenza
Le parti contraenti sottopongono le controversie derivanti dalla presente Convenzione alla commissione arbitrale.
Art. 12 Composizione della commissione arbitrale
La commissione arbitrale è composta da tre persone. Ogni parte nomina una persona; le persone nominate scelgono la terza.
Art. 13 Sede
La sede della commissione arbitrale è a Berna.
Art. 14 Indennità
L’indennità dei membri della commissione arbitrale è stabilita conformemente all’ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 1996 1.
Art. 15 Procedura
1 Le parti contraenti inviano le loro richieste per scritto.
2 La procedura dinanzi alla commissione arbitrale è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 2 sulla procedura amministrativa. La commissione arbitrale sottopone alle parti una proposta conciliativa che, se accettata, può concludere in via amichevole la procedura. Se una parte respinge tale proposta, la commissione arbitrale decide secondo il diritto e l’equità ai sensi dell’articolo 4 del Codice civile svizzero 3.
1 RS 172.31
2 RS 172.021
3 RS 210