Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 154Fedlex · Rapporto esplicativo

In relazione alle operazioni realizzate nei settori delle scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo, escluse dall’imposta per effetto dell’articolo 18 n. 23 LIVA, occorre precisare che questi operatori sono di regola già attualmente sottoposti a tasse cantonali (imposta sulla lotteria) o federali (tassa sulle case da gioco)168. Se questa eccezione dovesse essere abolita, occorrerà ridurre queste tasse per non imporre due volte detti operatori.

Variante “Sanità”

In questa variante il settore sanitario e, in parte, il settore sociale rimangono esclusi dall’imposta (n. 9) e vengono trattati allo stesso modo come nel modulo “Legge fiscale”. La formulazione del numero 9 corrisponde a quella del numero 2 del modulo “Legge fiscale”, ragion per cui in questa sede, per quel che concerne la definizione e la portata di quest’esenzione impropria, è possibile rinviare al commento della disposizione del modulo “Legge fiscale”169. Le ripercussioni di questa variante segnatamente sulle economie domestiche sono illustrate nel numero 3.3.

Art. 22 Aliquota di imposta

Il presente articolo costituisce la seconda divergenza centrale rispetto al modulo «Legge fiscale» e quindi alla LIVA attuale. Tutte le prestazioni imponibili ai sensi della presente legge sono imposte con l’aliquota unica del 6 percento170.

Anche l’introduzione dell’aliquota unica sostiene l’obiettivo della riforma dell’IVA volto ad avvicinarsi a un’imposta sul valore aggiunto semplice, giuridicamente sicura e orientata sui clienti. Nel sistema fiscale dell’aliquota unica l’aliquota normale si situa a un livello notevolmente inferiore a quello attuale (6 % invece dell’odierno 7,6 %). Con la sua introduzione spariscono però l’aliquota ridotta (2,4%) e l’aliquota speciale (3,6%) per le prestazioni alberghiere, ciò che implica un maggiore onere fiscale nei settori interessati. Va comunque constatato che questa misura è collegata ad un notevole potenziale di semplificazione171.

Un’aliquota unica costituisce uno standard. Tutti i rami economici e i gruppi di interesse sono trattati nel medesimo modo. Per alcuni gruppi di prodotti l’onere fiscale aumenta, mentre per la maggior parte dei prodotti esso diminuisce, come illustrato dalla tabella qui appresso:

168 Cfr. la legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52).

169 Commento ad art. 18 D-LIVA nel modulo “Legge fiscale”; n. 2.1.

170 6,0 % aliquota unica + eventualmente 0,2 % compensazione per il correttivo di politica sociale e lo sgravio fiscale successivo; vedi commento dell’art. 99 D-LIVA del modulo “Aliquota unica”.

171 Cfr. il n. 1.2.4.