Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 156Fedlex · Rapporto esplicativo
Poiché tendenzialmente l’aliquota unica grava in misura maggiore le fasce inferiori di popolazione, sono previsti provvedimenti di compensazione per le economie domestiche toccate172.
Il diritto comunitario prescrive un’aliquota normale pari almeno al 15 percento e offre inoltre la possibilità agli Stati membri di introdurre una o più aliquote ridotte. La maggior parte degli Stati dell’UE applica due aliquote ridotte. La Danimarca e la Slovacchia applicano invece un modello con un’aliquota unica173.
Variante “Sanità”
Dato che in questa variante il settore sanitario rimane escluso dall’imposta, la base di calcolo dell’imposta non può essere esteso nella medesima misura come nel modulo “Aliquota unica”. Do conseguenza, l’aliquota unica neutrale dal profilo del gettito è più elevata ed è fissato al 6,4 percento. La base di quest’aliquota e le sue ripercussioni sono descritte nel numero 3.3.
Art. 23 Imposte precedenti deducibili
A mente delle modifiche dell’aliquota d’imposta nell’articolo 22 D-LIVA nonché delle modifiche consecutive alla soppressione delle esenzioni dell’articolo 18 D-LIVA, deve altresì essere modificato il computo forfetario dell’imposta precedente in ambito di produzione naturale, previsto dal capoverso 4. Esso ammonta al 3,2 percento dell’importo fatturato.
Variante “Sanità”
A mente delle modifiche dell’aliquota d’imposta nell’articolo 22 D-LIVA nonché delle modifiche consecutive alla soppressione delle esenzioni dell’articolo 18 D-LIVA, deve altresì essere modificato il computo forfetario dell’imposta precedente in ambito di produzione naturale, previsto dal capoverso 4. Nella variante “Sanità” esso ammonta al 3,3 percento dell’importo fatturato.
Art. 39 Importazioni esenti d’imposta
Le differenze rispetto al modulo «Legge fiscale» sono solo relative e risultano dall’abrogazione in ampia scala delle attuali esenzioni improprie (cfr. p.es. art. 39 cpv. 1 n. 2 D-LIVA nel modulo «Legge fiscale»), per garantire un sistema coerente tra l’imposta sul territorio svizzero e l’imposta sull’importazione. Sono particolarmente parte in causa le opere d’arte realizzate personalmente da pittori e scultori, importate in territorio svizzero dagli artisti stessi o da terzi incaricati dagli artisti.
172 Cfr. il n. 5.
173 Commissione europea, Le aliquote di imposta sul valore aggiunto negli Stati membri della CE, DOK/1829/2006; cfr. anche la panoramica delle aliquote di imposta sul valore aggiunto nell’UE nell’allegato 2.