Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Art. 60 Indicazione dell’imposta
Dal profilo del contenuto il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale». È stato necessario un diverso riferimento minimo, solo a causa delle differenze dell’articolo 59 D-LIVA.
Art. 76 Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale». È stato unicamente adeguato il capoverso 1 lettera f perché la determinazione cautelativa dell’aliquota d’imposta applicabile non è necessaria in un modello ad aliquota unica.
Art. 93 Modifica del diritto previgente
In merito ai numeri 1 e 2 è fatto riferimento alle spiegazioni del medesimo articolo nel modulo «Legge fiscale».
L’adeguamento del numero 3 è necessario a mente della modifica del tasso dell’aliquota d’imposta. Per generare un substrato fiscale per il finanziamento della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità che corrisponda all’incirca a quello odierno, l’aliquota unica deve essere aumentata di soli 0,8 punti percentuali al posto del punto percentuale attuale. Il decreto federale corrispondente deve essere adeguato.
Art. 96 Modifica dell’aliquota d’imposta
Si tratta ormai di adeguare una sola aliquota d’imposta.
Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo
In questo modulo la base di calcolo è ampliata a causa dell’assoggettamento all’imposta della maggior parte delle eccezioni; per le finanze della Confederazione ne risulta un onere consecutivo alla concessione dello sgravio fiscale successivo174. L’aumento limitato nel tempo delle aliquote – necessario per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo – è disciplinato pertanto nelle disposizioni transitorie della legge sull’IVA. Gli articoli 22 e 41 D-LIVA del modulo «Aliquota unica» disciplinano l’aliquota d’imposta. Tale aliquota unica necessita di un aumento di 0,1 punti percentuali per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo. L’unico capoverso dell’articolo 99 D-LIVA del modulo «Aliquota unica» stabilisce che l’aliquota d’imposta fissata negli articoli 22 e 41 D-LIVA viene aumentata di 0,1 punti percentuali fino alla copertura totale delle perdite fiscali subite un’unica volta dalla Confederazione a causa dello sgravio fiscale successivo, ma al più tardi fino a fine 2018. Quanto più rapidamente sono coperte le perdite dovute allo sgravio fiscale successivo, tanto più celermente l’aliquota d’imposta aumentata di 0,1 punti percentuali è nuovamente diminuita nella medesima misura. Secondo le stime attuali dei costi dello sgravio fiscale successivo e del gettito dell’imposta sul valore aggiunto sono necessari circa sei anni per il finanziamento dello sgravio fiscale successivo175. Dalla
174 Cfr. in merito il n. 3.5.
175 Cfr. in merito il n. 3.5.