Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 157Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 40 Calcolo dell’imposta

Esistono soltanto differenze minime rispetto al modulo «Legge fiscale». Esse risultano dall’abrogazione in ampia misura delle attuali esenzioni improprie (cfr. p.es. art. 40 cpv. 1 lett. d D-LIVA nel modulo «Legge fiscale»), per garantire un sistema coerente tra imposta sul territorio svizzero e imposta sull’importazione.

Art. 41 Aliquota d’imposta

Il sistema di aliquota dell’imposta sull’importazione corrisponde a quello dell’imposta sul territorio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente (cfr. art. 22 D-LIVA). A tutte le prestazioni imponibili si applica unicamente l’aliquota unica del 6 percento.

Variante “Sanità”

Il sistema di aliquota dell’imposta sull’importazione corrisponde a quello dell’imposta sul territorio svizzero e dell’imposta a carico dell’acquirente (cfr. art. 22 D-LIVA). A tutte le prestazioni imponibili si applica unicamente l’aliquota unica del 6,4 percento.

Art. 43 Interesse di mora

Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale». È necessario unicamente un diverso riferimento perché viene a cadere l’articolo 40 capoverso 1 lettera d D-LIVA del modulo «Legge fiscale».

Art. 47 Interesse rimuneratorio

Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale». È unicamente necessario un diverso riferimento perché viene a cadere l’articolo 40 capoverso 1 lettera d D-LIVA del modulo «Legge fiscale».

Art. 54 Metodo di rendiconto

Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale». Il capoverso 6 deve essere adeguato all’aliquota unica.

Art. 59 Forma della fattura

Il presente articolo corrisponde a quello del modulo «Legge fiscale» nella misura in cui ne riprende la normativa. Il capoverso 1 lettera g è stata adattato al sistema di aliquota unica. L’articolo 59 capoversi 2 e 4 D-LIVA del modulo «Legge fiscale» è eliminato perché concerne esclusivamente costellazioni che potrebbero verificarsi nel caso di sistemi a più aliquote d’imposta.