Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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zabile, ma sarebbe vincolato a costi elevati (ogni aumento o diminuzione delle aliquote d’imposta provoca un notevole dispendio amministrativo ai contribuenti e all’amministrazione). Esso non sarebbe d’altronde auspicabile per motivi economici, perché potrebbe rafforzare le fluttuazioni congiunturali in diversi settori economici. Per il Consiglio federale entra quindi unicamente in considerazione un aumento ridotto, ma per questo di più lunga durata, delle aliquote di imposta. Se l’importo di 1,7 miliardi di franchi fosse ad esempio ammortato sull’arco di sei anni e se gli anticipi fossero rimunerati con il saggio di interesse dei prestiti della Confederazione, per la compensazione durante questo periodo di tempo sarebbe necessario l’equivalente di 0,1 punti percentuali di imposta sul valore aggiunto216.
Queste maggiori entrate devono essere utilizzate per la riduzione del debito e non devono quindi essere destinate al finanziamento di compiti nuovi o esistenti. Per garantire una tale utilizzazione esse possono essere gestite all’infuori del conto finanziario ordinario. A mente dello stretto nesso materiale con il fabbisogno finanziario eccezionale, appare opportuno trattare queste maggiori entrate come risultati straordinari ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LFC. Esse non verrebbero pertanto prese in consideratone nella fissazione del tetto massimo di spese.
La durata di riscossione effettiva del per mille di imposta sul valore aggiunto sarà nota alla fine dell’anno di introduzione, allorquando sarà conosciuta l’entità delle richieste di sgravio fiscale successivo. Per corrispondenza la disposizione legale può autorizzare la riscossione del supplemento di imposta sul valore aggiunto soltanto fino alla fine dell’anno nel corso del quale sarà coperta la totalità delle richieste di sgravio fiscale successivo, compresi gli interessi.
Per i motivi indicati il presente progetto di consultazione parte dall’idea di una concessione immediata e unica dello sgravio fiscale successivo. Il fabbisogno finanziario unico è garantito per il tramite di un aumento di 0,1 punti percentuali, limitato nel tempo, dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto. L’aumento corrispondente dell’aliquota deve essere disciplinato nella Costituzione federale217. Dal profilo tecnico, con l’introduzione dei moduli «Aliquota unica» o «2 aliquote», lo sgravio fiscale successivo non va considerato in modo diverso da quello dell’attuale legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni esistenti e anche quelle previste nei disegni di legge (art. 26 D-LIVA) sono sufficienti.
216 Nel modulo «2 aliquote» (n. 3.4) l’aliquota normale è stata mantenuta al 7,6%, mentre l’aliquota sale dal 3,5% al 3,7%.
217 Cfr. il disegno di art. 196 n. 14 cpv. 1 Cost. nell’allegato 5.