Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 251Fedlex · Rapporto esplicativo
c) Importanza per i consumatori
I consumatori non comprenderebbero affatto per quale motivo l’imposta verrebbe riscossa o no a seconda dei Comuni. In complesso le ripercussioni sarebbero piuttosto di minore entità perché gli emolumenti sono in parte unici o sono riscossi unicamente a grandi intervalli di tempo.
d) Confronto con l’UE
Secondo la Sesta Direttiva CE, gli Stati, le Province, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati contribuenti se:
a) esercitano l’attività per il tramite di un ente pubblico, e
b) hanno il compito di esercitare queste attività nell’ambito del potere pubblico.
Le due condizioni testé menzionate devono sussistere cumulativamente. Poco importa invece che per queste attività gli enti di diritto pubblico riscuotano dazi, emolumenti o altre contribuzioni (art. 4 cpv. 5 sottocapoverso 1 della Sesta Direttiva CE). Da quanto predetto consegue che non è esclusa dall’imposta l’assunzione di compiti riservati ai poteri pubblici da parte di privati che ne sono stati investiti. Si è in presenza di prestazioni dei poteri pubblici se gli enti di diritto pubblico operano nell’ambito di normative (di diritto pubblico) appositamente valide per essi. Se invece gli enti di diritto pubblico operano nel quadro di forme giuridiche del diritto privato non si è in presenza dell’esercizio della sovranità253.
Nella misura in cui il trattamento come persona non contribuente fosse all’origine di maggiori distorsioni alla concorrenza, gli enti di diritto pubblico sarebbero considerati contribuenti anche per questa attività; in altri termini è data imposizione (art. 4 cpv. 5 sottocapoverso 2 della Sesta Direttiva CE).
Nell’Allegato D alla Sesta Direttiva CE sono enumerate le attività che soggiacciono di massima all’imposta. L’elenco in questione corrisponde in ampia misura all’attuale articolo 23 capoverso 2 LIVA. Se però il volume di questa attività è insignificante, gli Stati membri possono eccettuare gli enti pubblici dall’imposizione per queste attività.
La Sesta Direttiva CE non conosce una disposizione in virtù della quale potrebbero essere assoggettate volontariamente all’imposta le prestazioni sovrane eseguite unicamente da enti di diritto pubblico.
e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione
A livello di imposta sul valore aggiunto ci si potrebbero aspettare maggiori entrate comprese tra i 10 e i 50 milioni di franchi.
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
Alcuni servizi diverrebbero contribuenti. La redditività della riscossione dovrebbe nondimeno migliorare leggermente perché verrebbero ridotti i problemi di delimitazione tra prestazioni imponibili e prestazioni non imponibili.
253 Sentenza della Corte europea di giustizia del 17 ottobre 1989 – Rs. 231/87 e 129/88.