Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 253Fedlex · Rapporto esplicativo
gue unicamente prestazioni escluse dall’imposta e non può pertanto effettuare la deduzione dell’imposta precedente. Vi è quindi una doppia imposizione.
6.8.2 Possibilità di riforma: introduzione del principio dell’entità unica (single entity)
Descrizione della possibilità di riforma: tutte le spese devono essere attribuite alla sede principale e ammesse come deduzione dell’imposta precedente soltanto nella misura in cui sono correlate alle cifre d’affari imponibili. Occorre pertanto fondarsi sulla cifra d’affari totale del contribuente. La deduzione dell’imposta precedente non può essere fatta valere sulle prestazioni escluse dall’imposta o eventualmente coperte con sussidi o con doni, questo a prescindere dal luogo di esecuzione effettivo delle prestazioni escluse dall’imposta. Il funzionamento del concetto entità unica è illustrato dal seguente esempio:
1. Un’impresa con sede in Svizzera esercita all’estero uno stabilimento di impresa
che realizza unicamente operazioni escluse dall’imposta. Tutte le cifre d’affari sono indicate nella dichiarazione IVA della sede principale. In questo senso anche le questioni di attribuzione dell’imposta precedente non si pongono perché si è in presenza di un soggetto fiscale globale con una quota di deduzione dell’imposta precedente.
2. Uno stabilimento d’impresa all’estero ottiene una prestazione di servizi da
un’impresa con sede all’estero. Il computo dei costi che ne derivano alla sede principale in Svizzera è effettato tramite una ripartizione che non costituisce uno scambio imponibile di prestazioni poiché si tratta di una cifra d’affari interna. La deduzione dell’imposta precedente è possibile soltanto nella misura delle cifre d’affari imponibili in Svizzera e all’estero. Se quindi l’intera impresa realizza un 60 percento di cifre d’affari imponibili e un 40 percento di cifre d’affari escluse dall’imposta, la deduzione dell’imposta precedente può essere fatta valere nella misura del 60 percento. Poco importa a tale proposito dove sono state realizzate le cifre d’affari escluse dall’imposta e quelle imponibili.
3. Una sede principale all’estero esercita in Svizzera uno stabilimento di impresa
che realizza unicamente operazioni escluse dall’imposta. La riduzione della deduzione dell’imposta precedente è effettuata nella dichiarazione IVA del Paese nel quale la sede principale è assoggettata all’imposta.
4. Uno stabilimento d’impresa in Svizzera ottiene prestazioni di servizi da
un’impresa con sede in Svizzera. La fattura del prestatore è emessa all’indirizzo della sede principale dell’impresa all’estero o dello stabilimento di impresa in Svizzera. La riduzione della deduzione dell’imposta precedente deve essere operata nel Paese in cui l’impresa istituisce la sua sede principale. Se la fatturazione è effettuata dal prestatore con sede in Svizzera alla sede principale all’estero, il prestatore non è gravato di alcuna imposta purché si tratti di una prestazione di servizi alla quale si applica il principio del luogo del destinatario. All’estero la sede principale applicherà la procedura di reverse charge e potrà fare valere le imposte precedenti che gravano l’ottenimento della prestazione di servizi in misura pari a quella che autorizza la sua quota generale di deduzione dell’imposta precedente. Il prestatore che fattura una prestazione imponibile allo stabilimento di impresa in Svizzera è gravato dell’imposta. Il destinatario del-