Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 252Fedlex · Rapporto esplicativo
6.8 Principio dell’entità unica (single entity) al posto della normativa degli stabilimenti di impresa
6.8.1 Situazione iniziale: normativa degli stabilimenti di impresa
Conformemente alla legislazione in vigore, nelle relazioni transfrontaliere la sede principale e lo stabilimento di impresa, rispettivamente la succursale, sono considerati come due soggetti fiscali distinti tra i quali è effettato uno scambio di prestazioni dal profilo dell’imposta sul valore aggiunto.
“Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati stabilimenti d’impresa segnatamente le succursali, le officine e i laboratori, gli appartamenti e le case di vacanza, le agenzie d’acquisto e di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali nonché i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi. Non sono considerate stabilimenti d’impresa le sedi fisse di affari o di lavoro, nelle quali si svolgono esclusivamente attività per l’impresa estera, che per quest’ultima sono semplicemente preparatorie o ausiliarie (p. es. magazzino di distribuzione, centri di ricerca, uffici pubblicitari d’informazione e di rappresentanza dell’impresa autorizzati unicamente all’esercizio di attività ausiliarie come attività pubblicitarie e di relazioni pubbliche”254.
Nella prassi possono insorgere problemi per il fatto che simili attività transfrontaliere tra sede principale e stabilimenti di impresa in Svizzera e in un grande numero di Paesi dell’UE (p.es. Austria, Belgio, Francia, Germania, Grand Bretagna, Paesi Bassi, Spagna) sono trattate in maniera diversa dal profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Nei Paesi dell’UE testé menzionati vige segnatamente il principio dell’unità dell’impresa, secondo il quale tutte le cifre d’affari sono imputate alla sede principale e, per corrispondenza, la sola sede principale è registrata come contribuente.
Se l’impresa transfrontaliera è esclusivamente attiva in un settore imponibile, le sole spese amministrative supplementari (p.es. iscrizione di uno stabilimento di impresa nel registro IVA, fatturazione reciproca tra sede principale e stabilimento di impresa) possono essere considerate come inconvenienti della normativa degli stabilimenti di impresa. Dal profilo fiscale viene invece raggiunto un risultato neutrale, perché il destinatario della prestazione fruisce della deduzione integrale dell’imposta precedente.
Tuttavia non appena sono eseguite in tutto o in parte prestazioni escluse dall’imposta, la normativa degli stabilimenti di impresa può in certi casi essere fonte di doppie imposizioni, come risulta dagli esempi seguenti:
Sia la sede principale all’estero, sia la succursale in Svizzera eseguono unicamente prestazioni escluse dall’imposta. La sede principale ottiene prestazioni di servizi da un’impresa all’estero e ne addebita la succursale in Svizzera. La sede principale all’estero non può effettuare la deduzione dell’imposta precedente dalle prestazioni di servizi ottenute perché esegue soltanto operazioni escluse dall’imposta. La succursale in Svizzera deve imporre le prestazioni che le sono state addebitate dalla sede principale come ottenimento di prestazioni di servizi dall’estero. Anch’essa ese-
254 AFC, Istruzioni 2001 sull’IVA, nm. 8.