Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 254Fedlex · Rapporto esplicativo
la prestazione con sede principale all’estero può se del caso richiedere la restituzione dell’imposta.
Va osservato che il principio dell’entità unica è fonte di un’agevolazione e consente di evitare una doppia imposizione o una doppia non imposizione soltanto se possibilmente tutti i partner commerciali della Svizzera che conoscono l’imposta sul valore aggiunto applicano anche questo principio.
a) Ripercussioni sui contribuenti
Dal profilo giuridico la sede principale e gli stabilimenti di impresa costituiscono un’unità. Lo stabilimento di impresa in Svizzera di una persona contribuente residente all’estero non costituisce pertanto un’impresa a sé stante, ma soltanto una parte autonoma dell’impresa. Lo scambio tra stabilimento di impresa e sede principale non deve essere fatturato. Diversamente da quanto previsto dalla normativa sugli stabilimenti di impresa, gli stabilimenti di impresa non devono tenere una contabilità propria. Essi sono comunque tenuti a registrare le loro cifre d’affari e imposte precedenti.
b) Ripercussioni sull’economia
L’introduzione del principio dell’entità unica consente di evitare doppie imposizione in alcuni casi transfrontalieri. In questa misura la possibilità di riforma va giudicata positivamente dal profilo economico. Anche nel caso del principio dell’entità unica non sono escluse le doppie non imposizioni e quindi le distorsioni concorrenziali finché tutti i partner commerciali della Svizzera che conoscono l’imposta sul valore aggiunto non applicheranno questo concetto. Va però considerato che si tratta unicamente di casi isolati.
c) Importanza per i consumatori
L’introduzione del principio dell’entità unica non ha alcuna importanza per i consumatori.
d) Confronto con l’UE
Come attualmente in Svizzera, la Sesta Direttiva CE non contiene alcuna disposizione legale esplicita sul trattamento degli stabilimenti di impresa come soggetto fiscale nelle relazioni internazionali. In merito i singoli Stati dell’UE praticano diverse soluzioni. Nella sua recente sentenza concernente la banca FCE255, la Corte europea di giustizia ha constatato che un’impresa deve sempre essere considerata come un’unità e che pertanto le quote di costi della banca inglese allo stabilimento di impresa italiano non costituiscono una prestazione per cui lo stabilimento di impresa italiano non deve conteggiare l’ottenimento di una prestazione di servizi256. Come conseguenza di questa sentenza si delinea la tendenza a operare una distinzione tra costi interni e costi esterni nel caso della ripartizione transfrontaliera dei costi agli stabilimenti di impresa delle banche e delle assicurazioni, per poter almeno applicare ai costi esterni l’ottenimento della prestazione di servizi. Ne risulta però un dispendio amministrativo estremamente importante.
255 Sentenza del 23 marzo 2006 C-210/04 FCE Bank plc.
256 Il Ministero italiano delle finanze ha integralmente trasposto la giurisprudenza della Corte europea di giustizia mediante la risoluzione 81/E del 16 giugno 2006. In virtù di questo atto normativo le prestazioni di servizi tra le imprese italiane e i loro stabilimenti di impresa all’estero (nell’UE e in Stati terzi), rispettivamente tra le imprese estere (nell’UE e in Stati terzi) e i loro stabilimenti di impresa in Italia sono considerati estranei al campo d’applicazione dell’imposta italiana sul valore aggiunto.