Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 255Fedlex · Rapporto esplicativo
A medio e lungo termine ci si deve aspettare che nell’UE intervenga una notevole complicazione del trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei flussi monetari e di prestazioni tra le succursali in diversi Stati di un’impresa.
e) Ripercussioni sulle entrate fiscali della Confederazione
Ci si devono aspettare alcune minori entrate per la cassa della Confederazione. La loro entità non può però essere stimata.
f) Redditività di riscossione (amministrazione)
Le ripercussioni sull’amministrazione della possibilità di riforma sono esigue. In singoli casi può verificarsi un onere maggiore rispetto a quella della normativa odierna. In compenso nel caso del principio dell’entità unica l’amministrazione si trova di fronte a un solo soggetto fiscale; inoltre dovrebbero diminuire anche le procedure di rimborso ai sensi degli articoli 28 segg. OLIVA.
6.9 Imposizione dei margini
6.9.1 Situazione iniziale
L’imposizione dei margini (originariamente denominata imposizione della differenza) è stata introdotta al momento del passaggio dall’imposta sulla cifra d’affari all’imposta sul valore aggiunto per compensare gli svantaggi dei rivenditori contribuenti nei confronti delle persone private in ambito di commercio di veicoli usati. La normativa attuale è stata strutturata come «deduzione dell’operazione preliminare», nel senso che il rivenditore contribuente può dedurre il prezzo di acquisto (al massimo in misura uguale al prezzo di vendita) dalla sua cifra d’affari di uscita. Si garantisce in tal modo che il rivenditore contribuente imporrà al massimo l’imposta sulla sua creazione di valore aggiunto.
La deduzione dell’operazione preliminare permette di compensare approssimativamente su una base aritmetica l’importo fittizio d’imposta residua sul valore aggiunto, compreso nel prezzo fissato da un non contribuente. In caso di aumento delle aliquote di imposta questa compensazione supera però di regola l’imposta sul valore che vi è effettivamente contenuta dal profilo aritmetico. Mediante la deduzione dell’operazione preliminare l’imposta viene infatti sempre conteggiata alle aliquote attuali, mentre l’imposizione originaria è stata all’occorrenza effettuata con aliquote inferiori. Va pure osservato che l’eventuale creazione di valore aggiunto non è imposta presso i non contribuenti. Con l’introduzione della LIVA nel 2001, l’applicazione dell’imposizione dei margini è stata estesa, conformemente agli sviluppi intervenuti nell’UE, a tutti i beni mobili usati e accertabili.
6.9.2 Proposta Spori di nuova struttura dell’imposizione dei margini
Nel quadro del gruppo di lavoro Spori è stato postulato un cambiamento di sistema dell’imposizione dei margini. La normativa attuale sarebbe complicata e difficile, soprattutto a causa delle condizioni formali. Il gruppo di lavoro Spori ha pertanto proposto di sostituire l’imposizione dei margini con un’estensione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente. In caso d’acquisto di beni accertabili presso un non contribuente, per scopi che autorizzano la deduzione dell’imposta precedente,