Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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tualmente trasferitagli. Sono pertanto le imprese contribuenti ad essere sovente inclini all’imposizione volontaria delle operazioni nel settore immobiliare. Per questo motivo il progetto di legge propone la possibilità di autorizzare di regola sempre l’imposizione volontaria di immobili commerciali.40

Nel caso degli immobili utilizzati a scopi abitativi la situazione è tuttavia più difficile. L’imposizione degli affitti sarebbe anche possibile secondo il sistema IVA, ma per motivi di uguaglianza giuridica, nel caso degli immobili abitati dai loro proprietari, si dovrebbero imporre anche i valori locativi delle proprie abitazioni, cosa difficilmente realizzabile nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Occorre pertanto mantenere la soluzione attuale (esenzione impropria). Gli investimenti nella costruzione di abitazioni sono imposti come forniture (lavori su costruzioni degli impresari edili) e prestazioni di servizi (lavori di architettura e di ingegneria), sia quando sono eseguiti ai proprietari che abitano i loro propri immobili, sia quando sono eseguiti ai locatori di edifici di abitazione. Le possibilità e le ripercussioni di un’abolizione integrale dell’eccezione dall’imposizione nel settore immobiliare sono descritte dettagliatamente al numero 6.6.2.

Prestazioni sovrane delle collettività pubblica:

Le prestazioni che le collettività pubbliche (segnatamente la Confederazione, i Cantoni e i Comuni) eseguono nell’esercizio del loro potere sovrano sono caratterizzate dal fatto che i destinatari della prestazione sono subordinati al prestatore e che quest’ultimo ha un potere coercitivo. Si tratta di prestazioni che rientrano nel quadro dei monopoli di Stato. La non imposizione di simili attività non genera distorsioni della concorrenza, perché non esistono concorrenti privati (potenziali). Nondimeno la cerchia di queste prestazioni – che la giurisprudenza del Tribunale federale designa come non «commerciabili» – deve essere rigorosamente limitata a quelle attività per le quali vi è potere coercitivo o monopolio.

Di massima, l’IVA potrebbe essere prelevata sulle prestazioni sovrane. In senso stretto non si tratta pertanto di un’eccezione inerente al sistema. Il carattere coercitivo del consumo si oppone nondimeno all’assoggettamento all’IVA. Non devono essere creati incentivi alla prescrizione di consumo coercitivo da parte dello Stato, affinché esso possa beneficiare di maggiori entrate grazie all’IVA. Per evitare il problema della tassa occulta sarebbe di per sé ipotizzabile un’esenzione propria. A ciò si oppone però il fatto che questa opzione sarebbe troppo attrattiva dal punto di vista dei contribuenti, ragione per la quale si assisterebbe a una forte pressione per un ampliamento del catalogo delle prestazioni sovrane. Le possibilità e le ripercussioni di una tassazione su vasta scala delle prestazioni sovrane sono illustrate dettagliatamente al numero 6.7.2.

Produzione naturale:

Anche in questo caso non sono primariamente motivi inerenti al sistema a impedire che l’agricoltura possa essere imposta nel quadro dell’imposta sul valore aggiunto. Un trattamento fiscale dell’agricoltura diverso da quello degli altri rami economici tuttavia non si giustifica. L’imposizione della produzione naturale potrebbe però provocare un aumento di circa 25’000 unità del numero di contribuenti obbligatori41

40 Cfr. art. 15 cpv. 1 lett. b D-LIVA.

41 Nel caso di un assoggettamento a partire da un limite minimo di cifra d’affari di 100’000 franchi. A questi si aggiungerebbero altre 25’000 aziende che opterebbero a favore dell’assoggettamento volontario, perché si dovrebbe sopprimere la deduzione forfetaria dell’imposta precedente.