Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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fiscale diminuisce meno che in caso di imposizione della prestazione, anche se può risultare sostanziale quando l’ultima fase non è molto rilevante rispetto all’intera catena di valore aggiunto. In ogni caso il gettito è superiore a quello dell’esenzione propria, in cui è nullo.

Le prestazioni di servizi degli immobili d’abitazione compresa la fattispecie del valore locativo proprio sono esemplificative del caso 2. Per questo motivo, in questo caso l’esenzione impropria è indubbiamente preferibile all’esenzione propria. È invece meno evidente determinare se le prestazioni di servizi finanziari rientrano piuttosto nel caso 1 o nel caso 2.

1.2.3.4 Eccezioni che non possono essere eliminate

Certe operazioni causano notevoli difficoltà tecniche di riscossione per poter essere integrate nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Dette cifre d’affari enumerate in modo esaustivo qui appresso devono restare escluse dall’imposta «per motivi inerenti al sistema»34:

Prestazioni di servizi finanziare (operazioni di credito, fideiussioni, garanzie e altre prestazioni di garanzie, nonché commercio di divise e di banconote):

Queste categorie di prestazioni di servizi finanziare sono eseguite nell’ambito di un’intermediazione nel cui contesto i prezzi o le controprestazioni appaiono soltanto sotto forma di margini (margine di interesse o margini analoghi). Il problema in caso di imposizione di queste cifre d’affari finanziarie consiste nel fatto che la creazione di valore aggiunto non può essere accertata sulla base delle singole cifre d’affari, ciò che sarebbe indispensabile ai fini dell’applicazione della deduzione dell’imposta precedente nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Si ritiene che attualmente meno del 10 percento di tutte le prestazioni di servizi bancarie a consumatori finali in Svizzera sia sottoposta all’IVA. Per le prestazioni di servizi escluse dall’imposta non è accordata la deduzione dell’imposta precedente, anche se sono eseguite a clienti all’estero o a contribuenti in territorio svizzero. Ne consegue che i prestatori di servizi sono colpiti da una tassa occulta che trasferiscono ai loro clienti, anche a quelli all’estero. La tassa occulta ammonta a circa 800 milioni di franchi. A questo fatto si aggiungono difficoltà di delimitazione tra cifre d’affari imponibili e cifre d’affari escluse dall’imposta (p.es. factoring). Sebbene queste circostanze propendano per l’eliminazione delle eccezioni nell’ambito delle prestazioni bancarie, lo status quo deve essere mantenuto per i seguenti motivi:

• Di massima, secondo un’interpretazione convincente, le operazioni di credito

delle banche come pure il traffico dei pagamenti (trasferimenti di valori) si situano al di fuori del campo di applicazione di un’imposta sul consumo, perché queste prestazioni non generano un consumo privato di beni e di servizi, ma lo preparano soltanto.

• I modelli teorici di imposizione integrale della creazione di valore aggiunto da

parte delle banche tramite un sistema di cash-flow35 si situano al di fuori di un

34 L’espressione «inerente al sistema» non è completamente corretta. Anche queste prestazioni potrebbero teoricamente essere imposte, ma il dispendio di imposizione sarebbe troppo elevato e completamente sproporzionato rispetto al gettito.

35 Cfr. il rapporto «10 anni di IVA», n. 4.1.4.2.2.