Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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cambio è effettuata una prestazione in contropartita sotto forma di controprestazione. La prestazione effettuata senza controprestazione, per esempio nel caso di una donazione, non costituisce una prestazione ai sensi del diritto sull’imposta sul valore aggiunto.
- L’attribuzione del valore deve intervenire sulla base di una relazione giuridica:
le parti che si eseguono reciprocamente delle prestazioni devono essere vincolate da un rapporto di diritto che può essere contrattuale o, secondo i casi, previsto dalla legge. L’esigenza di un rapporto giuridico specifica quindi chiaramente che una prestazione richiede la partecipazione di almeno due parti. L’attribuzione di un valore non costituisce, di per sé, una prestazione ai sensi dell’IVA. Lo stesso vale per le prestazioni effettuate all’interno di un’impresa contribuente, nella quale non possono essere eseguite prestazioni ai sensi dell’IVA.
- L’ammortamento di un debito tramite un mezzo di pagamento e l’annullamento
di una prestazione: il pagamento della controprestazione per una prestazione costituisce a sua volta la concessione retribuita di un valore economico e può pertanto costituire esso stesso una prestazione ai sensi di questa definizione. Dato però che l’oggetto dell’IVA può essere soltanto la prestazione contrattuale principale e non anche il suo ammortamento, è necessaria un’eccezione esplicita nella definizione della prestazione. La controprestazione deve essere effettuata sotto forma di un mezzo di pagamento generalmente riconosciuto (p. es. valute di Stato svizzere o estere, assegni REKA, averi WIR), perché nel caso contrario si tratta della compensazione di due prestazioni. La restituzione di beni acquistati non deve essere considerata cifra d’affari presso l’acquirente. Presso il venditore l’annullamento di una prestazione deve essere trattata come una diminuzione della cifra d’affari. Questa prassi oggi non è contestata, ma è condizionata dal rispetto di un breve termine di 30 giorni per la restituzione dei beni. In pratica questo termine ha condotto a delle difficoltà in quanto è apparso spesso troppo breve. Se una prestazione deve obbligatoriamente fondarsi su una relazione giuridica fra le parti è allora possibile determinare se si tratta, in un caso specifico, dell’annullamento di un vecchio affare o di uno nuovo. È dunque possibile rinunciare alla fissazione di un termine.
La lettera d definisce il concetto di «fornitura» e riprende in merito il testo consacrato dall’attuale articolo 6 capoversi 1 e 2 LIVA.
Lettera e: ogni prestazione che non costituisce una fornitura è una prestazione di servizi. Ciò corrisponde all’articolo 7 LIVA. Gli esempi atti a definire le prestazioni di servizi sono stati soppressi per evitare contraddizioni.
La lettera f definisce il concetto di «impresa». Questo concetto è di importanza centrale nella legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto perché solo chi gestisce un’impresa può divenire contribuente e quindi sottostare alla presente legge. Gli elementi essenziali dell’impresa sono attualmente circoscritti in modo molto aperto dall’articolo 21 LIVA, senza che vi si parli espressamente di «impresa». La legge utilizza nondimeno a più riprese il concetto di impresa (p. es. art. 5, 9, 19, 25, 27 o 30 LIVA) o di imprenditore (p.es. art. 10 LIVA). Il concetto di «impresa» è circoscritto nella maniera in cui è attualmente inteso nella prassi dell’imposta sul valore aggiunto e concepita in senso largo. La presente formulazione introduce una chiarificazione, contribuendo a una migliore leggibilità della legge. Ai fini della definizione dell’impresa poco importa che vengano effettivamente conseguite delle entra-