Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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ciono all’imposta. Per corrispondenza il destinatario contribuente di simili prestazioni deve effettuare una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a in relazione con l’art. 25 cpv. 1 D-LIVA). Le prestazioni escluse dall’imposta sono impropriamente esentate dall’imposta, diversamente dalle prestazioni esenti dall’imposta (art. 19 D-LIVA), che non provocano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Tutti i paesi europei che hanno introdotto l’IVA dispongono di eccezioni all’assoggettamento. La soluzione svizzera fa capo alla Sesta Direttiva CE e riprende persino testualmente alcune disposizioni. Nella legge in vigore, il lungo elenco delle operazioni escluse dall’imposta è all’origine di grossi problemi di delimitazione. È molto difficile fare una chiara distinzione fra le prestazioni imponibili e quelle non imponibili per effetto dell’esenzione impropria prevista in questo articolo 1888. Di conseguenza ed a rigor di logica, il modulo “aliquota unica” elimina per quanto possibile le operazioni escluse dall’imposta. Nel presente modulo, una formulazione più precisa ed abbreviata ha lo scopo di migliorare l’applicazione e comprensione di questa disposizione. Per quanto riguarda il contenuto, non sono previste sostanziali modifiche di formulazione rispetto all’attuale testo. Le differenze rispetto alla legge in vigore sono evidenziate esplicitamente qui di seguito.
Il capoverso 1 enumera tutte le prestazioni escluse dall’imposta. Il catalogo è in ampia misura identico a quello attuale.
Il numero 1 corrisponde nel contenuto esattamente ai numeri 1 e 22 dell’articolo 18 LIVA. Li riassume e li abbrevia. La categoria di servizi riservati previsti dalla legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO)89 comprende le prestazioni di servizio universale offerte unicamente dalla Posta e che la Posta è tenuta a eseguire. In conformità dell’articolo 3 di questa legge in relazione con l’articolo 2 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sulle poste90, i servizi riservati comprendono il trasporto degli invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso non eccedente 100 grammi. La fornitura di francobolli con valore d’affrancatura sul territorio svizzero e di altri francobolli ufficiali venduti al massimo al loro valore facciale (o ad un valore inferiore) continua a rimanere esclusa dall’imposta. Questa esclusione d’imposta è paragonabile alle operazioni effettuate con mezzi di pagamento legali.
Il numero 2 conferma esclude dall’imposta come sinora le cure mediche nell’ambito della medicina umana. Non sono, per contro, escluse dall’imposta le cure mediche di animali. Questa disposizione corrisponde alla regola vigente nell’Unione europea.
Il numero 2 lettera a considera cure mediche anche i trattamenti effettuati nei centri di riabilitazione, nelle case per anziani, case di riposo e case di cura. La condizione decisiva è che la prestazione sia eseguita da personale con formazione medica. La definizione “personale con formazione medica” include tutte le professioni menzionate nell’articolo 18 numero 3 LIVA: medici, dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri ed i membri delle professioni analoghe del settore sanitario, nella misura in cui sono riconosciuti dallo Stato. Questa formulazione permette di attenersi ancora alle autorizzazione cantonali all’esercizio della professione. Tuttavia, potrebbe anche essere possibile introdurre un registro federale del personale medico riconosciuto, conseguendo in tal modo una maggior ugua-
88 Cfr. in merito il Commento dell’articolo 18 nel modulo “Aliquota unica”; n. 2.2.
89 LPO, RS 783.0
90 OPO, RS 783.01