Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Capoverso 3: il contribuente ha diritto all’opzione. L’opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta non è retroattiva, ma comincia al più presto all’inizio del periodo di rendiconto durante il quale ne viene presentata la richiesta. È quanto precisa il capoverso 3, che stabilisce nel contempo che l’opzione deve essere mantenuta durante almeno cinque anni. La prescrizione di una durata minima è necessaria per mantenere entro limiti ragionevoli il dispendio del contribuente e dell’AFC e per evitare abusi. Ciò consente di garantire che l’impresa non opti soltanto per brevi periodi a favore dell’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta per poter dedurre l’imposta precedente su grandi investimenti.
Il capoverso 4 riprende l’articolo 26 capoverso 5 LIVA.
Capoverso 5: come nel caso dell’assoggettamento volontario giusta l’articolo 10 D-LIVA, è opportuno chiedere garanzie all’optante, poiché il capoverso 4 dispone che, al termine dell’opzione è fatta salva l’imposizione del consumo proprio. Se l’imposta precedente è stata versata, l’AFC può certamente effettuare una ripresa fiscale, mentre è assai più difficile recuperare l’imposta precedente versata a torto. La prestazione di garanzie da parte del contribuente può offrire in questo caso la sicurezza necessaria.
Art. 16 Prestazioni combinate
Il capoverso 1 conferma il principio secondo il quale le prestazioni indipendenti l’una dall’altra devono in linea di massima essere trattate in modo indipendente. La controprestazione di ognuna di queste prestazioni va imposta all’aliquota corrispondente.
Capoverso 2: Il contribuente può nondimeno trattare fiscalmente come prestazioni uniche le combinazioni di forniture e di prestazioni di servizi di per sé indipendenti se la prestazione predominante ammonta almeno al 70 percento della controprestazione complessiva imponibile. In questo caso, le prestazioni accessorie seguono il destino fiscale della prestazione principale, sia in quanto ad aliquota applicabile, sia se la prestazione predominante è esclusa dall’imposta. Questa normativa, che costituisce una semplificazione essenziale, estende a tutti i tipi di prestazioni le regole di combinazioni di prestazioni introdotte dall’AFC nelle sue modifiche della prassi valevoli a partire dal 1° luglio 2005. La misura comporta tuttavia una diminuzione degli introiti fiscali di qualche milione di franchi, visto l’assottigliamento del sostrato fiscale.
Il capoverso 3 riprende l’articolo 36 capoverso 4 LIVA in una formulazione migliorata dal profilo redazionale. Il tenore del progetto va tuttavia oltre il testo di legge in vigore. Nella totalità delle prestazioni contemplate non sono unicamente regolamentate le conseguenze giuridiche in relazione all’aliquota d’imposta, bensì anche il fatto che il loro trattamento fiscale assume un carattere di operazione unica. Ciò concerne quindi non solo la questione dell’aliquota d’imposta applicabile, ma anche l’eventuale esenzione o esclusione dall’imposta.
Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 26 capoverso 4 ultimo periodo e capoverso 5 LIVA. Sono fatti salvi gli importi versati per il deposito di imballaggi che, secondo l’articolo 3 lettera h numero 3 D-LIVA, sono delle non controprestazioni.