Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
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Art. 17 Rappresentanza
Nel presente progetto la rappresentanza è regolamentata in modo totalmente nuovo. Il criterio decisivo nel quadro della rappresentanza dev’essere sempre il modo di apparire agli occhi di terzi: in seno all’IVA la rappresentanza è data unicamente se il rappresentante appare come prestatore.
La nuova regolamentazione parte dall’idea che la designazione del rappresentato non deve più costituire un obbligo per il partner commerciale, come contemplato dall’attuale diritto, ma che la regolamentazione in vigore per le vendite all’asta (nel cui ambito la menzione del rappresentato non è obbligatoria), può essere generalizzata87. L’AFC può effettuare i necessari controlli non soltanto in caso di dichiarazione esplicita del rapporto di rappresentanza, ma anche in caso di annuncio concludente di un rapporto contrattuale (senza identificazione del rappresentato). Essa può in particolare sempre pretendere dal rappresentante che identifichi il rappresentato mediante un contratto concluso con lui o fornendo giustificativi sull’affare realizzato. L’AFC non è quindi necessariamente vincolato all’identificazione del rappresentato da parte del rappresentante che esegue una prestazione a terzi.
Capoverso 1: la nuova formulazione si fonda sull’articolo 23 CO. Come la regolamentazione attuale in materia di vendite all’asta dell’articolo 11 capoverso 4 LIVA, la regolamentazione proposta consente al rappresentante (diretto o “trasparente”) di non comunicare al destinatario della prestazione il nome del rappresentato. La condizione per l’applicazione di questa regolamentazione è che il rappresentante chiarisca in modo inequivocabile al destinatario della prestazione che egli agisce in nome e per conto di terzi e non sostiene i costi e i benefici relativi all’affare, bensì conteggia con i terzi. Nei confronti dell’AFC, il rappresentante deve poter identificare chiaramente il rappresentato. Ciò implica ch’egli possa comunicare i dati richiesti all’articolo 59 D-LIVA per l’allestimento della fattura. Egli deve perciò conoscere il nome e il luogo del rappresentato (prestatore) così come appaiono nelle transazioni commerciali, come pure il numero con il quale il rappresentato è iscritto nel registro dei contribuenti.
Il capoverso 2 regolamenta la rappresentanza indiretta: le disposizioni del capoverso 1 sono valide unicamente se il rappresentante agisce in nome e per conto di un terzo. Se nei confronti del destinatario della prestazione agisce in nome proprio, la prestazione gli è attribuita. La commissione, ancora esplicitamente regolamentata nella vigente legge, non è più ripresa poiché si tratta di un tipico caso di rappresentanza indiretta e costituisce solo una spiegazione esemplare della rappresentanza indiretta disciplinata al capoverso 2.
Sezione 2: Prestazioni non imponibili Art. 18 Prestazioni escluse dall’imposta
Questo articolo è stato completamente rielaborato in nuovi termini rispetto alla legge in vigore. Come sinora le prestazioni enumerate nel presente articolo non soggiac-
87 Secondo le disposizioni in vigore, in occasione della vendita all’asta l’IVA non può essere trasferita apertamente all’acquirente (di modo che egli non può dedurre l’imposta precedente, nella misura in cui sia autorizzato). Il venditore contribuente che si fa rappresentare dalla casa d’aste deve imporre il ricavo risultante dalla vendita, tranne se si tratta di un’esportazione).